(Annesso 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
   1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco»  deve
essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal  vitigno
Glera;  possono  concorrere,  in  ambito   aziendale,   da   soli   o
congiuntamente fino ad  un  massimo  del  15%,  i  seguenti  vitigni:
Verdiso, Bianchetta  trevigiana,  Perera,  Glera  lunga,  Chardonnay,
Pinot bianco, Pinot grigio  e  Pinot  nero  (vinificato  in  bianco),
idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve  di  cui
all'art. 3 del presente disciplinare.