(Annesso 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
   1. Le uve destinate alla produzione del vino  a  denominazione  di
origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona  che
comprende  le  province  di:  Belluno,  Gorizia,  Padova,  Pordenone,
Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.