(Annesso 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
   1. Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e  comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
   2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben  esposti  ad
esclusione di quelli ad alta  dotazione  idrica  con  risalita  della
falda e quelli torbosi. 
   3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
   Per  i  vigneti  piantati   dopo   l'approvazione   del   presente
disciplinare sono ammesse solo le forme di  allevamento  a  spalliera
semplice e doppia e la densita' minima di  impianto  per  ettaro  non
deve essere inferiore a 2.300 ceppi. 
   Sono esclusi gli impianti espansi  come  le  pergole  o  quelli  a
raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'approvazione del
presente  disciplinare,  possono  essere  iscritti   all'albo   della
denominazione per un  periodo  transitorio  massimo  di  10  anni,  a
condizione che sia garantita con la  tradizionale  potatura  con  una
carica massima di 80.000 gemme ad ettaro. 
   4. Le regioni Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di
concerto  con   univoci   criteri   tecnico-amministrativi,   possono
stabilire limiti, anche temporanei,  all'iscrizione  delle  superfici
all'apposito  albo  dei  vigneti.  Le  Regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le
politiche agricole alimentari e forestali. 
   5. E' vietata ogni pratica di forzatura;  e'  tuttavia  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
   6. La resa massima di uva ammessa per la produzione  dei  vini  di
cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18  per  ettaro
di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche  in  annate
eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovra'   essere   riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione  non
superi del 20% il limite medesimo. 
   Le  regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia  su  proposta   del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria   interessate,   prima   della   vendemmia,   con    propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi,  possono  stabilire  un  limite  massimo   di
utilizzazione di  uva  per  ettaro  per  la  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Prosecco»  inferiore  a  quello
fissato dal presente disciplinare. Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le
politiche agricole alimentari e forestali. 
   7. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di
origine  controllata   «Prosecco»   devono   assicurare   un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. 
   Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Prosecco» spumante e frizzante devono assicurare
un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del  9,0%  vol.,
purche' la destinazione delle uve  atte  ad  essere  elaborate  venga
espressamente indicata nei documenti ufficiali  di  cantina  e  nella
denuncia annuale delle uve.