(Annesso 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
   1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le  operazioni  di
elaborazione  del  vino  spumante  e  frizzante,  ossia  le  pratiche
enologiche per la  presa  di  spuma  e  per  la  stabilizzazione,  la
dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni  di
imbottigliamento e di confezionamento, devono essere  effettuate  nel
territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. 
   2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali   di
produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie  «Prosecco»
spumante   e    «Prosecco»    frizzante,    nonche'    il    relativo
imbottigliamento,  possono  essere  effettuate,  con   autorizzazioni
individuali,  rilasciate  dal  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  previo  parere  delle  regioni  Veneto   e
Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati  nelle  province
confinanti con l'area di cui al primo  comma,  a  condizione  che  le
relative ditte presentino richiesta motivata, corredata  da  apposita
documentazione atta a provare l'uso delle  tradizionali  pratiche  di
cui  trattasi  in  maniera  continuativa   da   almeno   5   campagne
vitivinicole  antecedenti  all'entrata   in   vigore   del   presente
disciplinare. 
   3.  Puo'  essere  altresi'  consentito  che   le   operazioni   di
elaborazione  delle  tipologie  «Prosecco»  spumante   e   «Prosecco»
frizzante, nonche' il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di
pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti
al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria,
siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2,  con
specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previo  parere  delle
regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che: 
    - la richiesta  sia  presentata  dalle  ditte  interessate  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
del presente disciplinare; 
    - la richiesta  di  cui  sopra  sia  corredata  da  una  motivata
documentazione atta a provare l'uso delle  tradizionali  pratiche  di
cui  trattasi  in  maniera  continuativa   da   almeno   5   campagne
vitivinicole   antecedenti   l'entrata   in   vigore   del   presente
disciplinare. 
   4. La tipologia spumante deve essere ottenuta  esclusivamente  per
fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o  vini
ottenuti dalle uve delle  varieta'  indicate  all'art.  2  aventi  un
titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9%  vol.  Tale
tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut, extra dry,  dry
e demisec. 
   La tipologia frizzante deve  essere  ottenuta  esclusivamente  per
fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave,  utilizzando
i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art.  2
aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore
a 9% vol. 
   5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere  superiore  al
70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma  non
oltre il 80%, l'eccedenza non avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine. Qualora la resa uva/vino superi il  80%  decade  il  diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.