Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Prosecco»: colore: giallo paglierino; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Prosecco» spumante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Prosecco» frizzante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti: odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito; sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; acidita' totale minima: 4,0 g/l.