(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                Piano nazionale di edilizia abitativa 
 
                               Art. 1. 
 
                         Linee d'intervento 
 
   1. Il piano e' articolato in sei «linee di intervento», di seguito
indicate: 
    a) costituzione di un sistema integrato  nazionale  e  locale  di
fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione  di  immobili
per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari
immobiliari innovativi, con la partecipazione  di  soggetti  pubblici
e/o  privati,  per  la  valorizzazione  e  l'incremento  dell'offerta
abitativa in locazione; 
    b) incremento del patrimonio di  edilizia  residenziale  pubblica
con risorse dello Stato,  delle  regioni,  delle  province  autonome,
degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti
anche dall'alienazione, ai  sensi  e  nel  rispetto  delle  normative
regionali ove  esistenti,  ovvero  statali  vigenti,  di  alloggi  di
edilizia  pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti  di   titolo
legittimo; 
    c) promozione finanziaria anche  ad  iniziativa  di  privati,  di
interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i  soggetti
destinatari degli interventi, eventualmente  prevedendo  agevolazioni
amministrative  nonche'  termini  di  durata  predeterminati  per  la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa; 
    e) programmi integrati di  promozione  di  edilizia  residenziale
anche sociale; 
    f) interventi di competenza degli ex IACP comunque  denominati  o
dei comuni, gia' ricompresi nel Programma straordinario  di  edilizia
residenziale  pubblica,  approvato  con  decreto   ministeriale   del
Ministro delle infrastrutture  del  18  dicembre  2007,  regolarmente
inoltrati  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
caratterizzati da immediata fattibilita', ubicati nei comuni  ove  la
domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie e' piu' alta. 
L'immediata fattibilita' degli interventi e' accertata dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione
che,  entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  cui  il  presente  Piano
costituisce allegato, le regioni e le province autonome di  Trento  e
Bolzano  effettuano  per  documentare  lo   stato   delle   procedure
tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola opera. 
   2. Agli interventi di cui al presente piano si applicano,  qualora
oggetto  di  finanziamento  pubblico  anche   parziale,   in   quanto
compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3.