(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
   1. In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi,
con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalita'  attuative
previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  esercita
poteri sostitutivi, previa diffida,  con  le  modalita'  che  saranno
definite con apposito decreto ministeriale anche attraverso la nomina
di apposito commissario ai sensi dell'art. 20 del  decreto-legge  del
28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.