(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
               Sistema integrato di fondi immobiliari 
 
   1. E' avviata la procedura per la definizione delle  modalita'  di
partecipazione, attraverso l'utilizzo  fino  ad  un  massimo  di  150
milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma  12  dell'art.  11
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o piu'  fondi
immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le  cui  quote
possano   essere   sottoscritte   esclusivamente    da    investitori
istituzionali di lungo termine. 
   2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere  dedicati
allo sviluppo di una rete di fondi o altri strumenti  finanziari  che
contribuiscano a incrementare la dotazione di  alloggi  sociali  come
definiti dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  di  concerto
con i Ministri della solidarieta' sociale,  delle  politiche  per  la
famiglia, e per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24  giugno  2008,
n. 146. 
   3. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro  15
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato,
istituisce, presso il proprio  Ministero  un  gruppo  di  lavoro  cui
partecipano  tre   rappresentanti   dello   stesso   Ministero,   tre
rappresentanti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tre
rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti degli  enti  locali
indicati dalla Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nonche'  due  esperti  designati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione ed  il  coordinamento  della  politica  economica.  Il
gruppo di lavoro potra',  altresi',  essere  integrato  da  eventuali
ulteriori esperti nominati dal Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti. Ai partecipanti  al  gruppo  di  lavoro  non  sono  dovuti
compensi a qualsiasi titolo. 
   4. Il gruppo di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  il
presente  Piano  costituisce  allegato,  indica  i  requisiti  che  i
regolamenti dei fondi di cui al comma 1 devono possedere, sulla  base
dei seguenti criteri: 
    a) dimensione obiettivo pari a 3 miliardi  di  euro  e  ammontare
minimo di 1 miliardo di euro; 
    b) durata non inferiore a 25 anni; 
    c)  rendimento  obiettivo  in  linea  con  quelle  di   strumenti
finanziari comparabili presenti sul mercato; 
    d) adeguata diversificazione territoriale degli investimenti; 
    e)  composizione  degli  organi  del  Fondo  tale  da  assicurare
un'adeguata rappresentativita' agli investitori; 
    f) criteri di partecipazione agli investimenti locali, acquisendo
partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del  40%,  sulla
base fra gli altri dei seguenti elementi: 
     f.1) strategia di investimento; 
     f.2) rendimento obiettivo  in  linea  con  quello  di  strumenti
finanziari comparabili presenti sul mercato; 
     f.3) sostenibilita' economico-finanziaria del piano di attivita'
o previsione di adeguati presidi in tal senso; 
     f.4) fermo restando quanto previsto dalla normativa  vigente  in
termini di onorabilita' e professionalita', esperienza dei  promotori
e delle societa' di gestione locali; 
     f.5) modalita' di diversificazione e mitigazione dei rischi; 
     f.6) dimensione significativa degli interventi; 
     f.7)  durata  e  modalita'  di  dismissione  a  scadenza   della
partecipazione detenuta dal fondo nazionale; 
     f.8)  regole  di  governo  che  consentano  al  fondo  nazionale
un'efficace   monitoraggio   e    partecipazione    alle    procedure
d'investimento; 
     f.9) un'efficace strategia  di  risposta  al  bisogno  abitativo
locale attraverso la  realizzazione  di  interventi  sostenibili  dal
punto di vista economico, sociale, ambientale ed energetico; 
     f.10)  l'integrazione  con  le   politiche   pubbliche   locali,
evidenziata dal coordinamento con programmi regionali e comunali  per
l'edilizia sociale (piani casa regionali e  comunali),  programmi  di
riqualificazione   o   trasformazione   urbana,   realizzazione    di
infrastrutture locali strategiche per il territorio, nonche' piani di
valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico  anche  ai  sensi
dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 13 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133; 
     f.11) l'eventuale apporto di contributi pubblici o  privati,  ad
esempio attivati a amministrazioni locali, dallo Stato o  dall'Unione
europea compresi quelli di cui all'art. 44 del  regolamento  (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi  strutturali  e
quelli in cui puo' intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti; 
     f.12) l'eventuale coinvolgimento di piu' comunita' locali; 
     f.13) un processo di investimento  che  minimizzi  i  rischi  di
ritardata  realizzazione  degli  interventi  immobiliari,  anche  con
riferimento al loro percorso economico, tecnico e  amministrativo  di
attuazione; 
    g) previsione della possibilita' di investire fino ad un  massimo
del 10% del proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche
in deroga al limite massimo del  40%  sopra  indicato,  nel  rispetto
degli  altri  criteri  indicati  ed  in  particolare  del  rendimento
obiettivo del fondo. 
   5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'art.
4 si intenda proporre la partecipazione  all'investimento  di  uno  o
piu' Fondi di cui al comma 1 del presente articolo, i  medesimi  sono
invitati  a  partecipare  alla   negoziazione   ed   alla   eventuale
sottoscrizione dell'Accordo di programma. 
   6. L'investimento in fondi di cui  al  comma  1  e'  attuabile  in
applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a),
e comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.  326  e  da  parte
delle fondazioni di cui al decreto legislativo  17  maggio  1999,  n.
153, mediante destinazione del reddito,  ai  sensi  dell'art.  8  del
medesimo decreto, ovvero del patrimonio  ed  e'  compatibile  con  le
vigenti disposizioni in  materia  di  attivita'  di  copertura  delle
riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui  ai  decreti
legislativi 17 marzo 1995,  n.  174  e  17  marzo  1995,  n.  175,  e
successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e  148  del
1996, e successive modificazioni, nei limiti ed alle  condizioni  ivi
contenute. 
   7. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  stabilisce
con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei
criteri  di  cui  al  comma  4  gli  adempimenti  necessari  per   la
definizione  e  l'attuazione  delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo, ivi compreso i criteri di ripartizione dei fondi di cui  al
comma 1 in caso di  partecipazione  alle  procedure  di  piu'  di  un
concorrente. 
   8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  potra'  autorizzare
l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'art.  11,  comma   12,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  per  l'attivazione  di
strumenti finanziari innovativi  dedicati  al  settore  dell'edilizia
sociale quali, a titolo esemplificativo, ma non  esaustivo  fondi  di
garanzia, forme di finanziamento in pool, piani di  «risparmio  casa»
che favoriscano il riscatto a medio termine degli  alloggi  anche  in
collaborazione con istituti bancari.