(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
        Ammissione al piano degli interventi senza contributi 
 
   1. Al fine di utilizzare le procedure e  le  agevolazioni  di  cui
all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, nell'ambito delle singole linee  di
intervento, sono inseriti, d'intesa con le regioni, province autonome
ed  i  comuni  interessati  per  ogni  annualita',   gli   interventi
rispondenti alle finalita' del presente decreto per i quali non  sono
richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura. 
   2. Le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art.  8,
comma 3, possono essere comunque  attivate  per  gli  interventi  dei
fondi immobiliari chiusi previsti dall'art. 12.