Art. 12. Ammissione al piano degli interventi senza contributi 1. Al fine di utilizzare le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, nell'ambito delle singole linee di intervento, sono inseriti, d'intesa con le regioni, province autonome ed i comuni interessati per ogni annualita', gli interventi rispondenti alle finalita' del presente decreto per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura. 2. Le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, possono essere comunque attivate per gli interventi dei fondi immobiliari chiusi previsti dall'art. 12.