Art. 2. Dotazione finanziaria 1. In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo nazionale di edilizia abitativa e' costituita dalle risorse di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono utilizzate: a) sino all'importo massimo di 150 milioni di euro per gli interventi di cui al successivo art. 11; b) una quota non superiore a 200 milioni di euro per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f); c) nei limiti delle residue risorse per concedere contributi per il finanziamento di ciascuna linea d'intervento come indicate nel seguente art. 3.