(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                        Dotazione finanziaria 
 
   1. In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del  Fondo
nazionale di edilizia abitativa e' costituita dalle risorse di cui al
comma 12 dell'art. 11 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
   2. Le disponibilita'  finanziarie  di  cui  al  comma  12,  ultimo
capoverso, dell'art. 11 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.  133,  sono
utilizzate: 
    a) sino all'importo massimo  di  150  milioni  di  euro  per  gli
interventi di cui al successivo art. 11; 
    b) una quota  non  superiore  a  200  milioni  di  euro  per  gli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f); 
    c) nei limiti delle residue risorse per concedere contributi  per
il finanziamento di ciascuna linea  d'intervento  come  indicate  nel
seguente art. 3.