(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                     Articolazione delle risorse 
 
   1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente
decreto sono ripartite, entro 60 giorni dall'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il  presente
Piano  costituisce  allegato,  con  decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti  stabiliti
dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  17
marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del  10  giugno
2003, e destinate: 
    a) al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d); 
    b)  alla  promozione   di   programmi   integrati   di   edilizia
residenziale anche sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).