(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
          Accordi di programma e infrastrutture strategiche 
 
   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove  con
le regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative  di  cui
all'art. 8, la sottoscrizione di appositi  accordi  di  programma  al
fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa
nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica
del  territorio  di  riferimento  attraverso  la   realizzazione   di
programmi integrati di  promozione  di  edilizia  residenziale  anche
sociale e  di  riqualificazione  urbana,  caratterizzati  da  elevati
livelli  di  vivibilita',  salubrita',  sicurezza  e   sostenibilita'
ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi
di  mobilita',  promuovendo  e  valorizzando  la  partecipazione   di
soggetti pubblici e privati. 
   2. Gli accordi di programma di cui al comma 1  sono  elaborati  in
modo coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche
abitative e allo sviluppo del territorio ed approvati, ai  sensi  del
comma 4 dell'art. 11  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa  delibera
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni. 
   3. Gli interventi di cui al comma 1  del  presente  articolo  sono
attuati anche ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. 
   4.  In  alternativa  alle  previsioni  di  cui  al  comma  1,  gli
interventi sono attuati con le modalita' di approvazione di cui  alla
parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006
, n. 163.