(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                         Canone di locazione 
 
   1. Gli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell'art.  11  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e  oggetto  del  finanziamento
statale andranno locati per una durata non inferiore  a  25  anni  ai
sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
ad un canone non superiore a quello di cui all'art. 2, comma  3,  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con i Ministri della solidarieta' sociale,  delle  politiche  per  la
famiglia, e per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24  giugno  2008,
n. 146. 
   2. Nel caso di alloggi in  locazione  con  patto  di  promessa  di
vendita, la durata della locazione puo'  essere  inferiore  a  quella
indicata al comma 1, ma comunque non  inferiore  ai  10  anni,  e  il
canone di locazione dovra' essere determinato ai sensi del precedente
comma 1.