(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                        Vendita degli alloggi 
 
   1. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato  di  cui
all'art. 6, gli alloggi potranno essere alienati secondo le  seguenti
modalita', nell'ordine di seguito indicato: 
    a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva,  ad
un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione  rivalutato,
su base annua, del 1,3 per cento oltre l'inflazione reale  registrata
tra la data di rilascio del certificato di agibilita'  e  il  momento
dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in mora
degli inquilini; 
    b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad
un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione  rivalutato,
su base annua, del 2 per cento oltre  l'inflazione  reale  registrata
tra la data di rilascio del certificato di agibilita'  e  il  momento
dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto a  messa  in  mora
degli inquilini; 
    c) cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in  prelazione
agli inquilini; 
    d) offerta al comune ed agli ex IACP comunque  denominati  ad  un
prezzo   pari   al   costo   iniziale   dell'abitazione    rivalutato
dell'inflazione  reale  registrata  tra  la  data  di  rilascio   del
certificato di agibilita' e il momento dell'offerta.