Art. 7. Vendita degli alloggi 1. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato di cui all'art. 6, gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti modalita', nell'ordine di seguito indicato: a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del 1,3 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilita' e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in mora degli inquilini; b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del 2 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilita' e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto a messa in mora degli inquilini; c) cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini; d) offerta al comune ed agli ex IACP comunque denominati ad un prezzo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato dell'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilita' e il momento dell'offerta.