(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                         Procedure attuative 
 
   1. Per partecipare al piano, le  regioni  d'intesa  con  gli  enti
locali interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un programma coordinato  con  riferimento  alle  linee  di
intervento  di  cui  all'art.  1,  lettere  da  b)  ad  e),  volti  a
incrementare,  in  risposta  alle  diverse  tipologie  di  fabbisogno
abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per
le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, convertito con modificazioni  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
   2. Il  proponente,  attraverso  procedure  di  evidenza  pubblica,
promuove e  valuta,  ai  fini  dell'ammissibilita',  le  proposte  di
intervento  candidate  all'inserimento  nel  programma  di   edilizia
abitativa  che  pervengono  dai  soggetti  pubblici,  dagli  ex  Iacp
comunque denominati, e dai privati interessati. 
   3. Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni previste  nelle
proposte di intervento, sia necessaria la contestuale  definizione  o
variazione di piu' atti di programmazione economico-finanziaria e  di
pianificazione territoriale di competenza di amministrazioni diverse,
il  proponente  promuove  apposita   conferenza   di   servizi,   cui
partecipano tutti i soggetti  interessati  al  rilascio  di  atti  di
assenso comunque denominati.  Il  proponente  richiede  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia
convocata ai sensi di quanto previsto dall'art.  11,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.