Art. 9. Linee di indirizzo per la selezione degli interventi 1. La selezione degli interventi, oggetto degli accordi e delle modalita' di cui all'art. 4, e' effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale: a) soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai soggetti di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, lett. d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle di provenienza privata; c) incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi; d) fattibilita' urbanistica e rapida cantierabilita'; e) perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilita' ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili; f) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di costruzione di pertinenza comunale. 2. I programmi di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3, comma 1.