(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
        Linee di indirizzo per la selezione degli interventi 
 
   1. La selezione degli interventi, oggetto degli  accordi  e  delle
modalita' di cui all'art. 4, e' effettuata nel rispetto dei  seguenti
criteri di carattere generale: 
    a) soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai  soggetti
di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, lett. d), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133; 
    b) apporto di risorse aggiuntive con  particolare  riferimento  a
quelle di provenienza privata; 
    c) incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile
in rapporto al totale degli alloggi; 
    d) fattibilita' urbanistica e rapida cantierabilita'; 
    e) perseguimento di livelli elevati di  efficienza  energetica  e
sostenibilita' ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili; 
    f) provvedimenti mirati alla riduzione  del  prelievo  fiscale  o
degli oneri di costruzione di pertinenza comunale. 
   2. I programmi di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8  devono
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180
giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3, comma 1.