Art. 22. 1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei Consigli di Facolta' e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal rettore, che lo presiede, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari. 2. Il Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli ordinari organi. 3. Il Comitato di cui al comma 1 cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto. 4. Il termine di cui al primo comma, puo' essere prorogato, con delibera del Consiglio di amministrazione, per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, nel caso in cui le Facolta' dell'Ateneo non risultano regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.