(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
   1. In sede di prima applicazione del presente Statuto,  e  per  un
periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei Consigli di Facolta'
e  del  Senato  Accademico  sono  svolte  da  un   Comitato   tecnico
organizzatore costituito dal  rettore,  che  lo  presiede,  e  da  un
massimo  di  quindici   componenti   designati   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'Universita', di cui almeno cinque rivestenti  la
qualifica di professori universitari. 
   2. Il  Comitato  tecnico  organizzatore  assume  le  deliberazioni
necessarie per il funzionamento  dell'Universita'  e  per  la  nomina
degli ordinari organi. 
   3. Il Comitato di cui al  comma  1  cessera'  dalle  sue  funzioni
all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal  presente
Statuto. 
   4. Il termine di cui al primo comma, puo'  essere  prorogato,  con
delibera del Consiglio di amministrazione, per un  ulteriore  periodo
di ventiquattro mesi, nel caso in cui  le  Facolta'  dell'Ateneo  non
risultano regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.