(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera o di
                    aggiornamento dei suoi lavori 
 
   1.  Tutti  i  termini  relativi  all'attivita'  della  Commissione
giurisdizionale e del Collegio d'appello  sono  sospesi  di  diritto,
all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra  la  data
della  prima  riunione  della  nuova   Assemblea   e   la   data   di
ricostituzione di ciascuno degli organi. 
   2. I termini di cui al comma 1 sono altresi' sospesi,  ogni  anno,
dal 1° agosto al 15  settembre  e  dal  20  dicembre  al  10  gennaio
dell'anno successivo.