Art. 8. Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera o di aggiornamento dei suoi lavori 1. Tutti i termini relativi all'attivita' della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi. 2. I termini di cui al comma 1 sono altresi' sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo.