(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                    Norme procedurali applicabili 
 
   1. Per quanto non previsto dal presente  regolamento  valgono,  in
quanto applicabili, le norme relative ai procedimenti  di  competenza
dei tribunali  amministrativi  regionali  per  cio'  che  riguarda  i
giudizi avanti  la  Commissione  giurisdizionale  per  il  personale,
mentre per quelli in sede di appello avverso le  decisioni  di  detta
Commissione valgono le norme  relative  ai  procedimenti  davanti  al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, escluse, nel primo  caso,
la disposizione dell'ultimo periodo del  quarto  comma  dell'art.  26
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e, nel secondo, quella  di  cui
all'art. 68, primo comma, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. 
   2. Quando dai provvedimenti  impugnati  in  primo  grado  sia  per
derivare agli interessati un pregiudizio grave e non  riparabile  con
la decisione di merito, la Commissione  giurisdizionale,  su  istanza
del ricorrente ed udite le parti, puo' adottare le  misure  cautelari
opportune con ordinanza, con la quale fissa per  la  discussione  del
ricorso una seduta, anche straordinaria, non  successiva  a  quaranta
giorni. Dell'ordinanza viene data immediata comunicazione alle parti.