Art. 10. Norme transitorie per ricorsi pendenti 1. I ricorsi presentati in data antecedente al 1° gennaio 1997 possono essere rimessi alla procedura arbitrale prevista dal presente articolo, qualora il ricorrente ne faccia richiesta per iscritto entro la data del 30 giugno 1997. 2. La procedura ordinaria sara' applicata a tutti i procedimenti per cui e' gia' stata pronunciata sentenza in primo grado dalla Commissione giurisdizionale. 3. La procedura ordinaria sara' parimenti applicata in caso di ricorsi aventi identico oggetto, qualora tutti i ricorrenti non abbiano manifestato la volonta' di rimettersi alla procedura arbitrale. 4. Ove esistano controinteressati, l'atto con cui il ricorrente chiede di rimettersi alla procedura arbitrale e' comunicato agli stessi entro dieci giorni dal ricevimento, a cura del Servizio del personale; la procedura arbitrale e' adottata se i controinteressati vi consentano o non manifestino comunque una loro volonta' contraria entro i successivi dieci giorni. 5. Il procedimento arbitrale si svolge avanti ad un apposito collegio composto di tre deputati in carica, ognuno dei quali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, professore universitario in materie giuridiche, avvocato abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori. Il primo arbitro e' designato dall'Ufficio di Presidenza della Camera; il secondo arbitro e' estratto a sorte da un elenco di nominativi designati, uno per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali del personale della Camera; il terzo arbitro, che e' designato dai primi due entro dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, esercita le funzioni di Presidente del Collegio. Non possono rivestire le funzioni arbitrali i membri in carica dell'Ufficio di Presidenza della Camera, ne' i membri della Commissione giurisdizionale per il personale di cui al precedente art. 3. 6. Alle riunioni del Collegio arbitrale per l'esame dei singoli ricorsi l'Amministrazione e' rappresentata da un Vicesegretario generale appositamente designato, che puo' delegare a sostituirlo un consigliere Capo Servizio, con l'eventuale assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati. Il ricorrente puo' comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato; comparendo personalmente il ricorrente puo' farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato. L'Amministrazione e il ricorrente possono comunque farsi assistere da un patrocinante iscritto all'albo degli avvocati. 7. Il Collegio arbitrale e' tenuto a decidere entro novanta giorni dall'assegnazione dei ricorsi, che e' effettuata dal Segretario generale della Camera secondo l'ordine cronologico di presentazione, ferma restando la priorita' dei ricorsi per i quali l'opzione per la procedura arbitrale era stata manifestata anteriormente al 1996. Entro lo stesso termine di novanta giorni, il Collegio puo' richiedere all'Ufficio di Presidenza una proroga dei termini fino ad un massimo di altri novanta giorni. 8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, il Collegio arbitrale decade ed e' sostituito da un altro Collegio, formato con le stesse modalita', e dalla costituzione del quale riprendono a decorrere gli stessi termini. 9. Il Collegio arbitrale decide inappellabilmente, secondo le norme di diritto. La sentenza adottata su ciascun ricorso deve essere motivata ed e' formalizzata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento della Camera. Le sentenze del Collegio arbitrale non sono vincolanti per analoghi giudizi emanati in regime ordinario dalla Commissione giurisdizionale per il personale. 10. La sentenza arbitrale e' soggetta soltanto all'impugnazione per revocazione, a norma dell'art. 831 del codice di procedura civile.