(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
               Norme transitorie per ricorsi pendenti 
 
   1. I ricorsi presentati in data antecedente  al  1°  gennaio  1997
possono essere rimessi alla procedura arbitrale prevista dal presente
articolo, qualora il ricorrente  ne  faccia  richiesta  per  iscritto
entro la data del 30 giugno 1997. 
   2. La procedura ordinaria sara' applicata a tutti  i  procedimenti
per cui e' gia' stata  pronunciata  sentenza  in  primo  grado  dalla
Commissione giurisdizionale. 
   3. La procedura ordinaria sara' parimenti  applicata  in  caso  di
ricorsi aventi identico  oggetto,  qualora  tutti  i  ricorrenti  non
abbiano  manifestato  la  volonta'  di  rimettersi   alla   procedura
arbitrale. 
   4. Ove esistano controinteressati, l'atto con  cui  il  ricorrente
chiede di rimettersi alla  procedura  arbitrale  e'  comunicato  agli
stessi entro dieci giorni dal ricevimento, a cura  del  Servizio  del
personale; la procedura arbitrale e' adottata se i  controinteressati
vi consentano o non manifestino comunque una loro volonta'  contraria
entro i successivi dieci giorni. 
   5. Il procedimento arbitrale  si  svolge  avanti  ad  un  apposito
collegio composto di tre deputati in carica, ognuno  dei  quali  deve
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a
riposo, professore  universitario  in  materie  giuridiche,  avvocato
abilitato all'esercizio  davanti  alle  giurisdizioni  superiori.  Il
primo arbitro e' designato dall'Ufficio di Presidenza  della  Camera;
il secondo arbitro e' estratto a sorte da  un  elenco  di  nominativi
designati, uno  per  ciascuna,  dalle  organizzazioni  sindacali  del
personale della Camera; il terzo arbitro, che e' designato dai  primi
due entro dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, esercita  le
funzioni  di  Presidente  del  Collegio.  Non  possono  rivestire  le
funzioni arbitrali i membri  in  carica  dell'Ufficio  di  Presidenza
della Camera, ne' i membri della Commissione giurisdizionale  per  il
personale di cui al precedente art. 3. 
   6. Alle riunioni del Collegio arbitrale per  l'esame  dei  singoli
ricorsi  l'Amministrazione  e'  rappresentata  da  un  Vicesegretario
generale appositamente designato, che puo' delegare a sostituirlo  un
consigliere Capo Servizio, con l'eventuale assistenza dell'Avvocatura
della Camera dei deputati. Il ricorrente puo' comparire personalmente
ovvero farsi rappresentare da un rappresentante  sindacale  o  da  un
dipendente da lui designato; comparendo personalmente  il  ricorrente
puo'  farsi  assistere  da  un  rappresentante  sindacale  o  da   un
dipendente  da  lui  designato.  L'Amministrazione  e  il  ricorrente
possono comunque farsi assistere da un patrocinante iscritto all'albo
degli avvocati. 
   7. Il Collegio arbitrale e' tenuto a decidere entro novanta giorni
dall'assegnazione dei  ricorsi,  che  e'  effettuata  dal  Segretario
generale della Camera secondo l'ordine cronologico di  presentazione,
ferma restando la priorita' dei ricorsi per i quali l'opzione per  la
procedura arbitrale era  stata  manifestata  anteriormente  al  1996.
Entro  lo  stesso  termine  di  novanta  giorni,  il  Collegio   puo'
richiedere all'Ufficio di Presidenza una proroga dei termini fino  ad
un massimo di altri novanta giorni. 
   8. In caso di mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  sopra,  il
Collegio arbitrale decade ed e'  sostituito  da  un  altro  Collegio,
formato con le stesse  modalita',  e  dalla  costituzione  del  quale
riprendono a decorrere gli stessi termini. 
   9. Il Collegio  arbitrale  decide  inappellabilmente,  secondo  le
norme di diritto. La sentenza adottata su ciascun ricorso deve essere
motivata  ed  e'  formalizzata  con  deliberazione  dell'Ufficio   di
Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma  3,  del  Regolamento  della
Camera. Le sentenze del Collegio arbitrale non  sono  vincolanti  per
analoghi  giudizi  emanati  in  regime  ordinario  dalla  Commissione
giurisdizionale per il personale. 
   10. La sentenza arbitrale e'  soggetta  soltanto  all'impugnazione
per revocazione, a  norma  dell'art.  831  del  codice  di  procedura
civile.