(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
            Ambito e limiti di ammissibilita' dei ricorsi 
 
   1. I ricorsi di cui ai commi 1 e  2  dell'art.  1  possono  essere
proposti per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione  di
legge o di regolamento. 
   2. Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1 l'esame  dei  ricorsi
si estende al merito.  I  provvedimenti  degli  Organi  della  Camera
aventi contenuto di atto politico o di alta  amministrazione,  quelli
riguardanti le nomine a scelta e le assegnazioni e  trasferimenti  ai
vari Servizi ed uffici di competenza del Presidente, dell'Ufficio  di
Presidenza, del Collegio dei Questori e del Segretario generale  sono
impugnabili  solo  per  incompetenza  o   violazione   di   legge   o
regolamento.