(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
      Del procedimento davanti alla Commissione giurisdizionale 
 
   1. Il ricorso deve essere presentato  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione dell'atto o provvedimento, ovvero dalla data in cui  il
ricorrente ne abbia avuto piena conoscenza. 
   2. In caso di  silenzio  tenuto  dall'Amministrazione  su  istanza
sulla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui  al
comma 1 decorre trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione
della istanza stessa. 
   3. Nei termini di cui ai commi  1  e  2  il  ricorso  deve  essere
depositato presso la Segreteria della Commissione. 
   4. Esso deve contenere: 
    a) l'indicazione del nome e  cognome  del  ricorrente  e  il  suo
recapito; 
    b) gli estremi del provvedimento che si impugna; 
    c) l'esposizione sommaria dei  fatti  e  dei  motivi  su  cui  il
ricorso si fonda; 
    d) la sottoscrizione del ricorrente. 
   5. Nel termine di  dieci  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  la
Segreteria della Commissione comunica il ricorso ai controinteressati
e al Segretario generale.  Entro  lo  stesso  termine  la  Segreteria
provvede  a  formare  un  fascicolo  contenente  gli  atti   che   si
riferiscono al ricorso. Gli atti anzidetti devono restare, nelle  ore
di ufficio, a disposizione degli interessati, i quali,  personalmente
o a mezzo di  mandatari  speciali,  possono  esaminarli  e  ottenerne
copia. 
   6. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine  indicato
nel comma 5, il ricorrente e gli interessati a resistere  al  ricorso
possono presentare documenti. Nei dieci  giorni  seguenti,  le  parti
possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente puo'
proporre  motivi  aggiuntivi  desunti  dai  documenti  contenuti  nel
fascicolo previsto nel comma 5 o depositati dalle  parti  resistenti,
sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente  al
momento della  proposizione  del  ricorso.  Le  parti  interessate  a
resistere al ricorso possono proporre ricorso incidentale. 
   7. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 6, le parti possono presentare memorie. 
   8. Le parti, in occasione del primo atto  col  quale  intervengono
nel procedimento, devono indicare il proprio recapito;  in  mancanza,
qualunque  comunicazione  e'  fatta  presso   la   Segreteria   della
Commissione. 
   9. Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni  caso  come
comunicazione a tutte le altre  parti,  le  quali  possono  prenderne
visione. 
   10. Scaduto il termine indicato nel comma 7, il relatore  nominato
dal Presidente  della  Commissione  da'  inizio  all'istruttoria.  Se
rileva  che  il  ricorso  non  sia  stato  comunicato  a  tutti   gli
interessati, dispone che la Segreteria della Commissione  provveda  a
tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui  la
comunicazione e'  stata  effettuata,  si  applicano  le  disposizioni
contenute nei commi 5 e 6 del presente articolo. 
   11. Il relatore, se ritiene che occorra acquisire altri  documenti
o compiere qualche  atto  istruttorio,  ordina  che  vi  si  proceda,
stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. 
   12. Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso
la Segreteria della Commissione, che ne da' comunicazione alle parti. 
A  decorrere  dalla  data  di  tale  comunicazione  si  applicano  le
disposizioni contenute nei commi 6, ad eccezione del primo periodo, e
7 del presente articolo.