(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
Impugnazione delle decisioni della Commissione giurisdizionale avanti
                        al Collegio d'appello 
 
   1.  Avverso  le  sentenze  della  Commissione  giurisdizionale  e'
ammessa impugnazione  al  Collegio  d'appello,  che  giudica  in  via
definitiva la controversia. 
   1-bis. L'impugnazione non sospende di diritto  gli  effetti  della
sentenza  di  primo  grado.  L'appellante,   con   lo   stesso   atto
d'impugnazione, ha  facolta'  di  presentare  al  Collegio  d'appello
istanza di sospensione, specificandone le motivazioni. 
   1-ter. Il Collegio d'appello  e'  nominato,  entro  quarantacinque
giorni dall'inizio della legislatura, dal Presidente della Camera con
proprio decreto, prima delle nomine di cui all'art. 3, comma  2,  del
presente regolamento e di cui all'art. 2, comma  2,  del  regolamento
per la tutela giurisdizionale relativa agli atti  di  amministrazione
non concernenti i dipendenti. Esso e' composto da cinque deputati  in
possesso dei requisiti di cui  all'art.  3,  comma  6,  del  presente
regolamento. Allo stesso modo sono nominati tre membri supplenti, che
subentrano nel Collegio, in ordine di nomina, in caso di  dimissioni,
impedimento permanente o decadenza dei membri  effettivi;  ricorrendo
tale ipotesi, viene nominato un nuovo membro supplente.  In  caso  di
astensione o ricusazione, il membro supplente sostituisce il titolare
per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. I
componenti dell'Ufficio di  Presidenza  non  possono  far  parte  del
Collegio d'appello. L'incarico di componente del  Collegio  d'appello
e' incompatibile con quelli di membro del Governo, della  Commissione
giurisdizionale per il personale e del Consiglio di giurisdizione. 
   1-quater. Il Presidente del Collegio  d'appello  e'  nominato  dal
Presidente della Camera.