(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Todi»  e'  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare
ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,  «selezionato»,
e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l' acquirente. 
    2. Nell'etichettatura e presentazione delle  tipologie  dei  vini
DOC «Todi» riferite al nome di  un  vitigno  (Grechetto,  Sangiovese,
Merlot),  il  nome  del  corrispondente  vitigno,   unitamente   alla
preposizione «di», puo' precedere il nome geografico «Todi». 
    3. E'  consentito  l'uso  della  menzione  «vigna»,  seguita  dal
corrispondente  toponimo,  alle  condizioni  previste  dalla  vigente
normativa. 
    4. Ad esclusione dei vini confezionati in contenitori alternativi
al vetro, appartenenti alle tipologie di cui  all'art.  8,  comma  3,
nell'etichettatura dei vini a denominazione  di  origine  controllata
«Todi» e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.