Art. 7. Etichettatura e presentazione 1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Todi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l' acquirente. 2. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini DOC «Todi» riferite al nome di un vitigno (Grechetto, Sangiovese, Merlot), il nome del corrispondente vitigno, unitamente alla preposizione «di», puo' precedere il nome geografico «Todi». 3. E' consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal corrispondente toponimo, alle condizioni previste dalla vigente normativa. 4. Ad esclusione dei vini confezionati in contenitori alternativi al vetro, appartenenti alle tipologie di cui all'art. 8, comma 3, nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Todi» e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.