Allegato
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I
CONCORSI INTERNI
I) PREMESSA:
La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i
criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni relativi
alle movimentazioni orizzontali ed a quelle verticali, con
conseguente cessazione delle tabelle "E" ed "F". Abolita la tabella
"F" per i concorsi esterni trova applicazione la sola tabella "E" con
le eventuali modifiche/semplificazioni che dovessero rendersi
necessarie.
Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Legislatore
ha dunque affidato il compito di definire i parametri che devono
evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali
caratteristiche professionali del giudice tributario, cosi' da
rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per
i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti dovranno essere
significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico,
completo ed ancorato a criteri predeterminati.
Tenuto conto di cio', pare opportuno, in ossequio al principio di
trasparenza e oggettivita', individuare nella presente relazione di
accompagnamento ai criteri di valutazione, gli elementi indicatori,
le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di verificare
adeguatamente, in relazione a fatti specifici e oggettivamente
delineati, il percorso logico di applicazione dei parametri, nello
spirito della legge e in linea con le linee guida precisate dalla
presente delibera.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha individuato
quali elementi caratterizzanti il profilo del giudice quelli della:
esperienza, diligenza, laboriosita' e attitudine.
Il concetto di "esperienza" deve essere inteso come "esperienza
lavorativa" maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce
il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto
periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data
del 1 aprile 1996 - e' articolato in periodi quinquennali e loro
frazioni.
Gli elementi della diligenza, laboriosita' ed attitudine sono stati
individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che dovra'
tenere conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalita' di
espletamento dell'attivita' giurisdizionale evitando il sindacato sul
merito delle decisioni.
Ampio rilievo sara' quindi riconosciuto alla professionalita' del
giudice che si andra' a desumere dalla preparazione giuridica, dal
grado di aggiornamento rispetto alle novita' normative, dottrinali e
giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di
indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle
successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle
udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneita' ad
utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e
degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di
opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze
connesse o collegate.
La valutazione di professionalita', sara' effettuata nel rispetto
dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice.
La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terra'
conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei
provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto "presentino caratteri
di significativa anomalia". Le ipotesi di 'sopravvenienza' di diversi
orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione
non potranno ritenersi "significative".
Non saranno considerati indice rilevante ai fini del giudizio sulla
laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari.
Con riferimento alla diligenza, il rispetto dei termini per la
redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il
compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato "alla
luce della complessiva situazione degli uffici", al fine di
consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi
positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.
Quanto alla laboriosita', nel formulare un giudizio occorrera' tenere
conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con la
media dei provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla
stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di
sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle
altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche
caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione
del singolo con quella media dell'ufficio di appartenenza andra'
compiuto tenendo conto anche dell'attivita' di collaborazione alla
gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi),
dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di
appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del
massimario), di assenze dal lavoro per ragioni diverse dal congedo
ordinario (assenze per motivi di salute o di famiglia, maternita').
Per quanto riguarda l'attitudine, dovra' essere diversificata
l'attivita' di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La
partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi
organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione
delle procedure informatiche per l'attuazione del processo
telematico.
Nell'ambito della partecipazione andra' distinta la durata dei corsi
di aggiornamento e la complessita' dei corsi frequentati ai quali il
magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la
disponibilita' a partecipare.
Importante sara' anche il dato relativo alla continuita' della
partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento
dell'attivita' di docenza.
La valutazione di professionalita', compiuta dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere
dell'Autorita' immediatamente sopraordinata e delle fonti di
conoscenza utili, dovra' essere tale da consentire la ricostruzione
delle qualita' del magistrato, in modo da evidenziare
dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di
lavoro svolto e le reali attitudini.
A tal fine e' importante garantire l'omogeneizzazione dell'attivita'
consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza.
La presente delibera individua i parametri di valutazione e la
documentazione alla quale i capi degli uffici dovranno attenersi
nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione.
Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria dovra' dotarsi di una "banca
dati" nella quale dovranno affluire le informazioni professionali
attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie.
Essa dovra' contenere, oltre le notizie direttamente in possesso del
CPGT (Status - Dichiarazioni sostitutive - Provvedimenti disciplinari
- Partecipazione ai corsi indetti dall'organismo ecc.) anche una
scheda di valutazione complessiva redatta dal Presidente della
Commissione di appartenenza in base ai criteri B -C -D, valida per
tre anni, mentre quelle relativa ad essi sara' redatta direttamente
dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto
conto della consistenza degli affari giudiziari pendenti, della
organizzazione degli uffici, concordera' con il C.P.G.T., gli
obiettivi di produttivita' dell'anno in base ai quali saranno
rapportate la diligenza e la laboriosita'.
II) CRITERI:
A) ESPERIENZA
Con il termine "Esperienza" si intende "l'esperienza lavorativa"
maturata presso le Commissioni tributarie.
Tenuto conto che l'ultima riforma del sistema di giustizia tributaria
risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545 e 546, che
hanno accentuato ulteriormente il carattere giurisdizionale delle
commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti, si
parla di "giudici tributari", non piu' di "membri delle commissioni",
e di "sentenza", non piu' di "decisione"), con maggiori garanzie di
indipendenza per componenti, anche grazie all'introduzione
dell'Organo di autogoverno, e norme processuali sempre piu' vicine a
quelle del processo civile. Tenuto altresi' conto dell'ampliamento
della giurisdizione, l'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dei
successivi interventi normativi hanno attribuito alle Commissioni
tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice esclusivo
dei tributi, nell'ambito della valutazione della "esperienza", si e'
ritenuto di distinguere, agli effetti dell'attribuzione di un
punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo ante
1996 dal periodo successivo, riconoscendo un maggior valore
all'esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione della
complessita' delle materie trattate e della maggiore articolazione
delle norme processuali. Lo stesso criterio e' adottato per i
componenti della Commissione Tributaria Centrale che, a norma
dell'art. 44 del d. lgs. 545/92, alla cessazione della medesima
entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario.
B) DILIGENZA
La 'diligenza' si desume:
a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei
provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie;
b) dall'assiduita' e dalla puntualita' alle udienze di calendario e
nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia
necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;
c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio quali
la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita
(art. 138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la Sospensione
feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs 545/92).
Disponibilita' alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e
supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.
Il punteggio complessivo previsto per il parametro "diligenza" va da
0 a 6.
Il giudizio e la valutazione della Diligenza sara' formato tenendo
conto dei dati relativi al triennio anteriore alla data di
pubblicazione del posto.
C) LABORIOSITA'
La 'laboriosita', indice di intensa capacita' di lavoro, si desume:
- dalla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari
giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione
organizzativa e strutturale degli uffici;
- dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente,
con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della
medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici,
tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto
dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per il valore di 2/3,
nonche', per correttivo, della media nazionale per il restante valore
di 1/3.
- Nella valutazione della laboriosita' si terra' conto anche dei
provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze.
- Il dato quantitativo dovra' essere sempre integrato da indicazioni
qualitative sull'attivita' svolta.
- Costituiscono un dato di riferimento il numero dei provvedimenti
cautelari assunti. Ad essa si applica un punteggio discrezionale da 0
a 6
D) ATTITUDINE
Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attivita'
svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale.
Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9, ma
diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte
da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4.
Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri:
- collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e
giuridico;
- preparazione e capacita' che si manifestano nella concreta
professionalita' dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie
funzioni;
- modalita' di partecipazione alle udienze;
- attivita' di massimazione;
- qualita' di contributi in camera di consiglio, individuazione delle
questioni da decidere e capacita' di sintesi;
- capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai
colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo.
- sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5,
pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate
dall'interessato
- equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti
ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il
giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e
verificabili.
Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 4 la partecipazione
e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di
specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o
patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della durata
di ogni singolo avvenimento e del diverso impegno professionale
distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo, a questa
ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione.
Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle
funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche
dalle capacita' organizzative, desunte da ogni utile elemento
connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal precedente
positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla
modalita' di conduzione dell'udienza.
Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione si deve tener
conto, fermo restando la funzione giurisdizionale, delle funzioni
amministrative ad essi assegnate per cui non e' possibile applicare i
Criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosita' ed
attitudine).
Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo
dei suddetti criteri (21 punti) debba essere assegnato facendo
riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono:
- Punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle
funzioni giurisdizionali.
- Punti da 0 a 11 considerando il numero delle sezioni della
Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento delle sezioni
ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con
il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio
Ispettivo del C.P.G.T.
- Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi
di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia
tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con gli
stessi criteri stabiliti nelle attitudini.
I giudici tributari, componenti il C.P.G.T., alla cessazione
dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le funzioni
esercitate in precedenza.
In caso di successiva partecipazione ad un concorso interno, poiche'
la vacanza dall'attivita' giurisdizionale non consente l'attribuzione
specifica del punteggio previsto per i criteri A-B-C, va tenuto conto
della peculiarita' dell'incarico, e va applicato il punteggio
identico a quello massimo attribuito, per i suddetti criteri, in
quello specifico concorso.
In caso di esito favorevole del concorso, in occasione della
partecipazione successiva ad altri concorsi, troveranno applicazione
le regole generali.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI
I criteri di valutazione, applicabili a tutti i giudici, vice
presidenti e presidenti di sezione, sono:
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A) Esperienza
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B) Diligenza
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C) Laboriosita'
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D) Attitudine
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A) ESPERIENZA
Acquisizione della conoscenza della materia trattata con riferimento
sia in fatto che in diritto, e che deriva dagli anni di attivita'
giudiziaria prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di
sezione, presidente di sezione e presidente di commissione dall'
1.4.1996.
Conseguentemente, anche i componenti della Commissione tributaria
centrale, che a norma dell'art. 44 del D. Lgs. 545/92, alla
cessazione della medesima, entreranno a far parte dell'ordinamento
giudiziario tributario, a domanda, verranno valutati dall' 1.4.1996
(entrata in vigore del D. Lgs. 545/92).
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FUNZIONI PUNTEGGIO
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE dal 1.4.1996
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Giudice 5,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
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Vicepresidente di sezione 5,50 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
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Presidente di sezione 6,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
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Presidente di Commissione 8,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dal 1.4.1996
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Giudice 6,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
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Vicepresidente di sezione 6,50 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
----------------------------------------------------------------------
Presidente di sezione 7,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
----------------------------------------------------------------------
Presidente di Commissione 9,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
----------------------------------------------------------------------
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE dal 1.4.1996
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Componente 7,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
----------------------------------------------------------------------
Presidente di sezione 8,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
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Presidente di Commissione 10,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5
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N.B. Per "frazione di 5" si attribuisce il punteggio riproporzionato
alla frazione medesima.
Per quanto riguarda la valutazione dei componenti che hanno
esercitato le funzioni antecedentemente al 1.4.1996, viene assegnato
un punteggio di 2.00 ogni 5 anni - o frazione di 5, indipendentemente
dalla Commissione di appartenenza e dalle funzioni svolte. In tutti i
casi si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno e' equivalente
ad un anno: conseguentemente si applica la relativa frazione del
punteggio.
Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il
periodo della durata dell'incarico e' valutato con un punteggio pari
a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria
regionale.
I punteggi delle suddette tabelle non sono cumulabili fra di loro per
lo stesso periodo di servizio.
B) DILIGENZA
La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio
anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da:
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1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei
provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita'
giudiziarie;
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2. dall'assiduita' e dalla puntualita' nella presenza in ufficio,
alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza
in ufficio nei casi in cui s ia necessario per il buon PUNTEGGIO
funzionamento dell'ufficio stesso; da 0,00 a 6,00
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3. disponibilita' a far fronte all'esigenza dell'ufficio quali
la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica
gratuita (art.138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la
sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/92);
disponibilita' alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni
e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano
necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.
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C ) LABORIOSITA'
La laboriosita' si desume:
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- Dalla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari
trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa
e strutturale degli uffici.
- Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativa-
mente valutato, in raffronto con i dati statistici dell'ultimo
triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza PUNTEGGIO
rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti da 0,00 a 6,00
di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per
i 2/3, nonche' della media nazionale per il restante 1/3. Anche gli
eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre
sezioni, devono incidere sul punteggio della laboriosita'. Il dato
quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative
sull'attivita' svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedi-
menti cautelari assunti
---------------------------------------------------------------------------------------
D) ATTITUDINE
L'attitudine si desume da:
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1. preparazione e capacita' che si manifestano nella concreta
professionalita' dimostrata dal magistrato nell'esercizio
delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione
dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con
l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;
--------------------------------------------------------------
2. modalita' di partecipazione alle udienze;
--------------------------------------------------------------
3. attivita' di massimazione;
--------------------------------------------------------------
4. qualita' di contributi in camera di consiglio, capacita' di
sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;
---------------------------------------------------------------
5. capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai PUNTEGGIO
colleghi, alle parti del processo ed al personale amministra- da 0,00 a 5,00
tivo;
---------------------------------------------------------------
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5,
pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a tre presentate
dall'interessato;
---------------------------------------------------------------
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli
orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di
elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da
rilevare". In casi di segnalazione negativa il giudizio
deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verifi-
cabili;
------------------------------------------------------------------------------------
8. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento da 0,00 a 4,00
professionale e corsi di specializzazione superiore ( Master )
in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;
------------------------------------------------------------------------------------
Per il conferimento degli uffici direttivi e semi direttivi,
l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi
sopra elencati, anche dalla capacita' organizzativa, desunta da ogni
utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal
precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive
e dalla modalita' di conduzione dell'udienza.
Fonti di conoscenza.
-----------------------------------------------------------------------------
1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti
giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
-----------------------------------------------------------------------------
2. Autorelazioni
-----------------------------------------------------------------------------
3. Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione,
direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su
indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F, per i V.
Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D.
-----------------------------------------------------------------------------
4. Rapporto, integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione,
redatto all'atto della partecipazione ad un concorso;
-----------------------------------------------------------------------------
5. Eventuali controdeduzioni dell'interessato.
-----------------------------------------------------------------------------
Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare
dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti
emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da
stabilire, non piu' di 5 provvedimenti redatti dal magistrato
medesimo, il quale potra' a sua volta produrne altri 3 (pubblicati
tutti nell'ultimo triennio).
Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener
conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla
esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione
adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della
questione stessa.
Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione
Per i Presidenti di Commissione va fatta una valutazione separata,
direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri B, C e D
(diligenza, laboriosita' ed attitudine) con riferimento a:
-------------------------------------------------------------------
1. puntuale e tempestivo adempimento delle
funzioni giurisdizionali; da 0,00 a 6,00
-------------------------------------------------------------------
2. numero delle sezioni della Commissione;
--------------------------------------------------
3. presenza nella sede e coordinamento delle
sezioni, cosi' come risultante dalle relazioni
dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.; da 0,00 a 11,00
--------------------------------------------------
4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il
C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso
convocate;
-------------------------------------------------------------------
5. partecipazione/docenza a seminari, corsi di da 0,00 a 4,00
Aggiornamento professionale e corsi di
specializzazione (master) in materia tributaria
organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;
-------------------------------------------------------------------
Criteri di valutazione per le funzioni svolte dai componenti del
Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria.
I componenti del C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano
nella sede di provenienza con le medesime funzioni esercitate in
precedenza. In caso di successiva partecipazione a concorso per
trasferimento o conferimento di nuove funzioni, gli anni della
consiliatura andranno valutati, tenuto conto della peculiarita'
dell'incarico, con il punteggio identico a quello massimo attribuito
in quello specifico concorso, con riguardo a ciascuno dei criteri B,
C e D. In caso di esito favorevole del concorso, i criteri di
valutazione applicabili agli ex consiglieri, in occasione della
partecipazione a successivi concorsi, seguiranno le regole generali.