(Allegato)
                                                             Allegato 
 
         CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I 
 
                          CONCORSI INTERNI 
 
I) PREMESSA: 
La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare  i
criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni relativi
alle  movimentazioni  orizzontali  ed   a   quelle   verticali,   con
conseguente cessazione delle tabelle "E" ed "F". Abolita  la  tabella
"F" per i concorsi esterni trova applicazione la sola tabella "E" con
le  eventuali  modifiche/semplificazioni   che   dovessero   rendersi
necessarie. 
Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il  Legislatore
ha dunque affidato il compito di  definire  i  parametri  che  devono
evidenziare e valutare il profilo completo  e  concreto  delle  reali
caratteristiche  professionali  del  giudice  tributario,  cosi'   da
rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per
i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti  dovranno  essere
significativi, precisi e idonei a consentire un  giudizio  analitico,
completo ed ancorato a criteri predeterminati. 
Tenuto conto di cio', pare opportuno, in  ossequio  al  principio  di
trasparenza e oggettivita', individuare nella presente  relazione  di
accompagnamento ai criteri di valutazione, gli  elementi  indicatori,
le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di  verificare
adeguatamente,  in  relazione  a  fatti  specifici  e  oggettivamente
delineati, il percorso logico di applicazione  dei  parametri,  nello
spirito della legge e in linea con le  linee  guida  precisate  dalla
presente delibera. 
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha  individuato
quali elementi caratterizzanti il profilo del giudice  quelli  della:
esperienza, diligenza, laboriosita' e attitudine. 
Il concetto di  "esperienza"  deve  essere  inteso  come  "esperienza
lavorativa" maturata presso le Commissioni tributarie  e  costituisce
il parametro di riferimento  di  svolgimento  della  funzione.  Detto
periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo  alla  data
del 1 aprile 1996 - e' articolato  in  periodi  quinquennali  e  loro
frazioni. 
Gli elementi della diligenza, laboriosita' ed attitudine  sono  stati
individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva  che  dovra'
tenere conto  dei  provvedimenti  giudiziari  e  delle  modalita'  di
espletamento dell'attivita' giurisdizionale evitando il sindacato sul
merito delle decisioni. 
Ampio rilievo sara' quindi  riconosciuto  alla  professionalita'  del
giudice che si andra' a desumere dalla  preparazione  giuridica,  dal
grado di aggiornamento rispetto alle novita' normative, dottrinali  e
giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di
indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari  nelle
successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione  delle
udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla  idoneita'  ad
utilizzare, dirigere e  controllare  l'apporto  dei  collaboratori  e
degli ausiliari;  dall'attitudine  a  cooperare  secondo  criteri  di
opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze
connesse o collegate. 
La valutazione di professionalita',  sara'  effettuata  nel  rispetto
dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun  giudice.
La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai  giudici  terra'
conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei
provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto "presentino caratteri
di significativa anomalia". Le ipotesi di 'sopravvenienza' di diversi
orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione
non potranno ritenersi "significative". 
Non saranno considerati indice rilevante ai fini del  giudizio  sulla
laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. 
Con riferimento alla  diligenza,  il  rispetto  dei  termini  per  la
redazione  e  il  deposito  dei  provvedimenti,  o  comunque  per  il
compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato  "alla
luce  della  complessiva  situazione  degli  uffici",  al   fine   di
consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi
positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici. 
Quanto alla laboriosita', nel formulare un giudizio occorrera' tenere
conto che il raffronto della produzione di  ciascun  giudice  con  la
media dei provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti  alla
stessa Sezione, o, nel caso  dei  Presidenti  o  Vice  presidenti  di
sezione in comparazione con i  Presidenti  o  Vice  presidenti  delle
altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in  qualche
caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della  produzione
del singolo con quella  media  dell'ufficio  di  appartenenza  andra'
compiuto tenendo conto anche dell'attivita'  di  collaborazione  alla
gestione   dell'ufficio   (uffici   direttivi    e    semidirettivi),
dell'espletamento di altri incarichi  in  seno  alla  Commissione  di
appartenenza   (collaborazione   o   direzione    dell'ufficio    del
massimario), di assenze dal lavoro per ragioni  diverse  dal  congedo
ordinario (assenze per motivi di salute o di famiglia, maternita'). 
Per  quanto  riguarda  l'attitudine,  dovra'   essere   diversificata
l'attivita' di docenza da  quella  di  partecipazione  ai  corsi.  La
partecipazione e la docenza saranno rilevanti  se  svolte  nei  corsi
organizzati  e/o  patrocinati  dal  Consiglio  di  Presidenza   della
Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione
delle  procedure   informatiche   per   l'attuazione   del   processo
telematico. 
Nell'ambito della partecipazione andra' distinta la durata dei  corsi
di aggiornamento e la complessita' dei corsi frequentati ai quali  il
magistrato ha  partecipato  o  in  relazione  ai  quali  ha  dato  la
disponibilita' a partecipare. 
Importante sara'  anche  il  dato  relativo  alla  continuita'  della
partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento,  e   allo   svolgimento
dell'attivita' di docenza. 
La  valutazione  di  professionalita',  compiuta  dal  Consiglio   di
Presidenza  della   Giustizia   tributaria,   acquisito   il   parere
dell'Autorita'  immediatamente  sopraordinata  e   delle   fonti   di
conoscenza utili, dovra' essere tale da consentire  la  ricostruzione
delle   qualita'   del   magistrato,   in   modo    da    evidenziare
dettagliatamente le caratteristiche professionali,  le  tipologie  di
lavoro svolto e le reali attitudini. 
A tal fine e' importante garantire l'omogeneizzazione  dell'attivita'
consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza. 
La presente delibera  individua  i  parametri  di  valutazione  e  la
documentazione alla quale i  capi  degli  uffici  dovranno  attenersi
nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione. 
Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio  di
Presidenza della Giustizia Tributaria dovra' dotarsi  di  una  "banca
dati" nella quale dovranno  affluire  le  informazioni  professionali
attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie. 
Essa dovra' contenere, oltre le notizie direttamente in possesso  del
CPGT (Status - Dichiarazioni sostitutive - Provvedimenti disciplinari
- Partecipazione ai corsi  indetti  dall'organismo  ecc.)  anche  una
scheda  di  valutazione  complessiva  redatta  dal  Presidente  della
Commissione di appartenenza in base ai criteri B -C  -D,  valida  per
tre anni, mentre quelle relativa ad essi sara'  redatta  direttamente
dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto
conto della  consistenza  degli  affari  giudiziari  pendenti,  della
organizzazione  degli  uffici,  concordera'  con  il  C.P.G.T.,   gli
obiettivi  di  produttivita'  dell'anno  in  base  ai  quali  saranno
rapportate la diligenza e la laboriosita'. 
 
II) CRITERI: 
 
A) ESPERIENZA 
Con il termine  "Esperienza"  si  intende  "l'esperienza  lavorativa"
maturata presso le Commissioni tributarie. 
Tenuto conto che l'ultima riforma del sistema di giustizia tributaria
risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545  e  546,  che
hanno accentuato ulteriormente  il  carattere  giurisdizionale  delle
commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti,  si
parla di "giudici tributari", non piu' di "membri delle commissioni",
e di "sentenza", non piu' di "decisione"), con maggiori  garanzie  di
indipendenza   per   componenti,   anche   grazie    all'introduzione
dell'Organo di autogoverno, e norme processuali sempre piu' vicine  a
quelle del processo civile. Tenuto  altresi'  conto  dell'ampliamento
della giurisdizione, l'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e  dei
successivi interventi normativi  hanno  attribuito  alle  Commissioni
tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice  esclusivo
dei tributi, nell'ambito della valutazione della "esperienza", si  e'
ritenuto  di  distinguere,  agli  effetti  dell'attribuzione  di   un
punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo  ante
1996  dal  periodo  successivo,  riconoscendo   un   maggior   valore
all'esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione  della
complessita' delle materie trattate e  della  maggiore  articolazione
delle norme  processuali.  Lo  stesso  criterio  e'  adottato  per  i
componenti  della  Commissione  Tributaria  Centrale  che,  a   norma
dell'art. 44 del d.  lgs.  545/92,  alla  cessazione  della  medesima
entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario. 
 
B) DILIGENZA 
La 'diligenza' si desume: 
a) dal rispetto dei termini  per  la  redazione  e  il  deposito  dei
provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie; 
b) dall'assiduita' e dalla puntualita' alle udienze di  calendario  e
nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia
necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso; 
c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio quali
la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica  gratuita
(art. 138, D.P.R. n.115/2002)  o  alla  Sezione  per  la  Sospensione
feriale   dei   termini   processuali   (art.   6,   D.Lgs   545/92).
Disponibilita' alle sostituzioni, riconducibili alle  applicazioni  e
supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio. 
Il punteggio complessivo previsto per il parametro "diligenza" va  da
0 a 6. 
Il giudizio e la valutazione della Diligenza  sara'  formato  tenendo
conto  dei  dati  relativi  al  triennio  anteriore  alla   data   di
pubblicazione del posto. 
 
C) LABORIOSITA' 
La 'laboriosita', indice di intensa capacita' di lavoro, si desume: 
- dalla produttivita', intesa come numero  e  qualita'  degli  affari
giudiziari trattati in rapporto alla  tipologia  ed  alla  condizione
organizzativa e strutturale degli uffici; 
- dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente,
con i dati statistici  dell'ultimo  triennio,  dei  componenti  della
medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra  i  giudici,
tra i vice presidenti e tra i presidenti di  sezione,  tenendo  conto
dei ricorsi a ciascun di  essi  assegnato,  per  il  valore  di  2/3,
nonche', per correttivo, della media nazionale per il restante valore
di 1/3. 
- Nella valutazione della laboriosita'  si  terra'  conto  anche  dei
provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze. 
- Il dato quantitativo dovra' essere sempre integrato da  indicazioni
qualitative sull'attivita' svolta. 
- Costituiscono un dato di riferimento il  numero  dei  provvedimenti
cautelari assunti. Ad essa si applica un punteggio discrezionale da 0
a 6 
 
D) ATTITUDINE 
Per attitudine si  intende  la  propensione  riguardante  l'attivita'
svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale. 
Ad essa va applicato un punteggio  discrezionale  massimo  di  9,  ma
diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero,  una  parte
da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4. 
Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri: 
- collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo  e
giuridico; 
-  preparazione  e  capacita'  che  si  manifestano  nella   concreta
professionalita' dimostrata dal giudice nell'esercizio delle  proprie
funzioni; 
- modalita' di partecipazione alle udienze; 
- attivita' di massimazione; 
- qualita' di contributi in camera di consiglio, individuazione delle
questioni da decidere e capacita' di sintesi; 
- capacita' di organizzare il proprio  lavoro  e  di  rapportarsi  ai
colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo. 
- sentenze scelte a  campione  per  un  numero  non  superiore  a  5,
pubblicate   nell'ultimo   triennio,   e   fino   a   3    presentate
dall'interessato 
- equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli  orientamenti
ideologici del  magistrato;  in  caso  di  segnalazione  negativa  il
giudizio  deve  essere  ancorato  a  fatti  concreti,   obiettivi   e
verificabili. 
Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a  4  la  partecipazione
e/o  docenza  a  seminari,  corsi  di  aggiornamento   e   corsi   di
specializzazione  (Master)  in  materia  tributaria,  organizzati   o
patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della  durata
di ogni singolo  avvenimento  e  del  diverso  impegno  professionale
distinguendo tra partecipazione e  docenza,  riconoscendo,  a  questa
ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione. 
Per  il  conferimento  degli  uffici  direttivi,  l'attitudine   alle
funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati,  anche
dalle  capacita'  organizzative,  desunte  da  ogni  utile   elemento
connesso alla precedente attivita'  svolta,  nonche'  dal  precedente
positivo svolgimento di funzioni direttive o  semidirettive  e  dalla
modalita' di conduzione dell'udienza. 
Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione si deve tener
conto, fermo restando la  funzione  giurisdizionale,  delle  funzioni
amministrative ad essi assegnate per cui non e' possibile applicare i
Criteri  discrezionali  B,  C,  e  D  (diligenza,   laboriosita'   ed
attitudine). 
Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo
dei suddetti  criteri  (21  punti)  debba  essere  assegnato  facendo
riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono: 
- Punti da 0 a 6 per  il  puntuale  e  tempestivo  adempimento  delle
funzioni giurisdizionali. 
- Punti da  0  a  11  considerando  il  numero  delle  sezioni  della
Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento  delle  sezioni
ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno,  con
il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio
Ispettivo del C.P.G.T. 
- Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o docenza a seminari,  corsi
di aggiornamento e corsi  di  specializzazione  (Master)  in  materia
tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con  gli
stessi criteri stabiliti nelle attitudini. 
I  giudici  tributari,  componenti  il  C.P.G.T.,   alla   cessazione
dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza  con  le  funzioni
esercitate in precedenza. 
In caso di successiva partecipazione ad un concorso interno,  poiche'
la vacanza dall'attivita' giurisdizionale non consente l'attribuzione
specifica del punteggio previsto per i criteri A-B-C, va tenuto conto
della  peculiarita'  dell'incarico,  e  va  applicato  il   punteggio
identico a quello massimo attribuito,  per  i  suddetti  criteri,  in
quello specifico concorso. 
In  caso  di  esito  favorevole  del  concorso,  in  occasione  della
partecipazione successiva ad altri concorsi, troveranno  applicazione
le regole generali. 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI 
 
I criteri  di  valutazione,  applicabili  a  tutti  i  giudici,  vice
presidenti e presidenti di sezione, sono: 
 
    
--------------------------------------------------------------------
    
A) Esperienza 
    
--------------------------------------------------------------------
    
B) Diligenza 
    
--------------------------------------------------------------------
    
C) Laboriosita' 
    
--------------------------------------------------------------------
    
D) Attitudine 
    
--------------------------------------------------------------------
    
 
                            A) ESPERIENZA 
 
Acquisizione della conoscenza della materia trattata con  riferimento
sia in fatto che in diritto, e che deriva  dagli  anni  di  attivita'
giudiziaria prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di
sezione, presidente di sezione  e  presidente  di  commissione  dall'
1.4.1996. 
Conseguentemente, anche i  componenti  della  Commissione  tributaria
centrale,  che  a  norma  dell'art.  44  del  D.  Lgs.  545/92,  alla
cessazione della medesima, entreranno a  far  parte  dell'ordinamento
giudiziario tributario, a domanda, verranno valutati  dall'  1.4.1996
(entrata in vigore del D. Lgs. 545/92). 
 
 
    
----------------------------------------------------------------------
    
        FUNZIONI PUNTEGGIO 
    
----------------------------------------------------------------------
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE dal 1.4.1996
----------------------------------------------------------------------
    
Giudice 5,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
Vicepresidente di sezione 5,50 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
Presidente di sezione 6,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
Presidente di Commissione 8,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  dal 1.4.1996
----------------------------------------------------------------------
    
Giudice 6,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
Vicepresidente di sezione 6,50 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
Presidente di sezione 7,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
Presidente di Commissione 9,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE   dal 1.4.1996
----------------------------------------------------------------------
    
Componente 7,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
Presidente di sezione 8,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
Presidente di Commissione 10,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 
    
----------------------------------------------------------------------
    
 
N.B. Per "frazione di 5" si attribuisce il punteggio  riproporzionato
alla frazione medesima. 
 
Per  quanto  riguarda  la  valutazione  dei  componenti   che   hanno
esercitato le funzioni antecedentemente al 1.4.1996, viene  assegnato
un punteggio di 2.00 ogni 5 anni - o frazione di 5, indipendentemente
dalla Commissione di appartenenza e dalle funzioni svolte. In tutti i
casi si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno  e'  equivalente
ad un anno: conseguentemente si  applica  la  relativa  frazione  del
punteggio. 
Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria  il
periodo della durata dell'incarico e' valutato con un punteggio  pari
a  quello  riconosciuto  ai  Presidenti  di  Commissione   tributaria
regionale. 
I punteggi delle suddette tabelle non sono cumulabili fra di loro per
lo stesso periodo di servizio. 
 
                            B) DILIGENZA 
 
La valutazione della diligenza deve  essere  rapportata  al  triennio
anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da: 
 
 
 
    
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1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei 
    provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' 
    giudiziarie; 
    
----------------------------------------------------------------
    
2. dall'assiduita' e dalla puntualita' nella presenza in ufficio, 
    alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza 
    
    in ufficio  nei  casi  in  cui s ia  necessario  per il buon   PUNTEGGIO
    funzionamento dell'ufficio stesso;                           da 0,00 a 6,00
    
    
----------------------------------------------------------------
3.  disponibilita'  a  far fronte all'esigenza dell'ufficio quali
    la partecipazione  alla Commissione per l'assistenza tecnica
 gratuita (art.138,  D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la
 sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/92);
 disponibilita' alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni
 e supplenze,  se  ed  in quanto rispondano alle direttive del
 Consiglio  di  Presidenza  della giustizia tributaria e siano
 necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.
-------------------------------------------------------------------------------


                          C ) LABORIOSITA'

La laboriosita' si desume:

---------------------------------------------------------------------------------------
- Dalla  produttivita',  intesa  come  numero  e  qualita' degli affari
trattati in rapporto alla tipologia  ed alla condizione organizzativa
e strutturale degli uffici.
- Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativa-
mente  valutato, in  raffronto  con  i  dati  statistici  dell'ultimo
triennio, dei  componenti  della medesima commissione di appartenenza       PUNTEGGIO
rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti  da 0,00 a 6,00
di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per
i  2/3,  nonche' della  media  nazionale per il restante 1/3. Anche gli
eventuali  provvedimenti  adottati  in occasione di supplenze in altre
sezioni,  devono  incidere  sul  punteggio  della laboriosita'. Il dato
quantitativo  deve essere  sempre integrato da indicazioni qualitative
sull'attivita' svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedi-
menti cautelari assunti
---------------------------------------------------------------------------------------


                            D) ATTITUDINE

L'attitudine si desume da:

------------------------------------------------------------------------------------
1. preparazione e  capacita'  che si manifestano nella concreta
   professionalita'  dimostrata  dal  magistrato nell'esercizio
   delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione
   dei  problemi  di  tipo organizzativo e giuridico anche con
   l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;
--------------------------------------------------------------
2. modalita' di partecipazione alle udienze;
--------------------------------------------------------------
3. attivita' di massimazione;
--------------------------------------------------------------
4. qualita'  di contributi  in camera di consiglio, capacita' di
   sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;
---------------------------------------------------------------
5. capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai        PUNTEGGIO
   colleghi, alle parti del processo ed al personale amministra-     da 0,00 a 5,00
   tivo;
---------------------------------------------------------------
6. sentenze  scelte a campione per un numero non superiore a 5,
   pubblicate  nell'ultimo  triennio,  e  fino a tre presentate
   dall'interessato;
---------------------------------------------------------------
7. equilibrio:  nella  valutazione  si  deve  prescindere  dagli
   orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di
   elementi  di valutazione,  va adottata  la formula "nulla da
   rilevare". In  casi  di  segnalazione  negativa  il giudizio
   deve essere    ancorato a fatti concreti, obiettivi e verifi-
   cabili;
------------------------------------------------------------------------------------
8. partecipazione/docenza  a  seminari,  corsi  di aggiornamento      da 0,00 a 4,00
   professionale e corsi di specializzazione superiore ( Master )
   in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;
------------------------------------------------------------------------------------


Per  il  conferimento  degli  uffici  direttivi  e  semi   direttivi,
l'attitudine alle funzioni va  ricavata,  oltre  che  dagli  elementi
sopra elencati, anche dalla capacita' organizzativa, desunta da  ogni
utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal
precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive
e dalla modalita' di conduzione dell'udienza.

                        Fonti di conoscenza.



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1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti
   giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
-----------------------------------------------------------------------------
2. Autorelazioni
-----------------------------------------------------------------------------
3. Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione,
   direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su
   indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F, per i V.
   Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D.
-----------------------------------------------------------------------------
4. Rapporto, integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione,
   redatto all'atto della partecipazione ad un concorso;
-----------------------------------------------------------------------------
5. Eventuali controdeduzioni dell'interessato.
-----------------------------------------------------------------------------



Nella scheda  e  nel  rapporto  integrativo  si  dovranno  illustrare
dettagliatamente le  caratteristiche  complessive  dei  provvedimenti
emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo  criteri  da
stabilire,  non  piu'  di  5  provvedimenti  redatti  dal  magistrato
medesimo, il quale potra' a sua volta produrne  altri  3  (pubblicati
tutti nell'ultimo triennio).
Nella valutazione di detti provvedimenti  il  presidente  deve  tener
conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla
esposizione delle questioni  ed  all'argomentazione  della  soluzione
adottata, con esclusione di  qualsiasi  sindacato  sul  merito  della
questione stessa.

       Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione

Per i Presidenti di Commissione va fatta  una  valutazione  separata,
direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri  B,  C  e  D
(diligenza, laboriosita' ed attitudine) con riferimento a:


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1. puntuale  e  tempestivo  adempimento  delle
   funzioni giurisdizionali;                        da 0,00 a 6,00
-------------------------------------------------------------------
2. numero delle sezioni della Commissione;
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3. presenza  nella  sede  e  coordinamento delle
   sezioni, cosi' come risultante dalle relazioni
   dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.;             da 0,00 a 11,00
--------------------------------------------------
4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il
   C.P.G.T. e  partecipazione alle riunioni da esso
   convocate;
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5. partecipazione/docenza  a  seminari,  corsi  di   da 0,00 a 4,00
   Aggiornamento  professionale  e  corsi  di
   specializzazione (master) in materia tributaria
   organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;
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Criteri di valutazione per le  funzioni  svolte  dai  componenti  del
                            Consiglio di
               Presidenza della Giustizia Tributaria.

I componenti del C.P.G.T., alla cessazione  dall'incarico,  rientrano
nella sede di provenienza con  le  medesime  funzioni  esercitate  in
precedenza. In caso  di  successiva  partecipazione  a  concorso  per
trasferimento o  conferimento  di  nuove  funzioni,  gli  anni  della
consiliatura  andranno  valutati,  tenuto  conto  della  peculiarita'
dell'incarico, con il punteggio identico a quello massimo  attribuito
in quello specifico concorso, con riguardo a ciascuno dei criteri  B,
C e D. In caso  di  esito  favorevole  del  concorso,  i  criteri  di
valutazione applicabili  agli  ex  consiglieri,  in  occasione  della
partecipazione a successivi concorsi, seguiranno le regole generali.