(Allegato-art. 4)
                               Art. 4 
 
                         PROVA DELL'ORIGINE 
 
  Ogni  fase  del  processo   produttivo   deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output.  In  questo  modo,  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo
di controllo, degli allevatori, dei produttori e dei  confezionatori,
nonche' attraverso la  dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di
controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del
prodotto. Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei
relativi  elenchi,  saranno  assoggettate  al  controllo   da   parte
dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.