(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino
Nobile di Montepulciano» deve essere  ottenuto  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      Sangiovese  (denominato  a  Montepulciano  prugnolo   gentile):
minimo 70%. 
    Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i  vitigni
complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo
aggiornato con  decreto  ministeriale  29  maggio  2010,  purche'  la
percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%. 
    La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti  allo  schedario
viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano»,  deve  essere  adeguata,  entro  la  quinta
vendemmia  successiva  alla  data  di  pubblicazione   del   presente
disciplinare di produzione. 
    Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i  vigneti  di
cui sopra, iscritti a  titolo  transitorio  allo  schedario  viticolo
della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino
Nobile di  Montepulciano»,  potranno  usufruire  della  denominazione
medesima. 
    Sono esclusi i vitigni  aromatici  ad  eccezione  della  Malvasia
Bianca Lunga. 
    E' consentito che i vigneti, con  la  composizione  ampelografica
sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo della  denominazione
di origine controllata e garantita  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»
siano  anche  iscritti  allo  schedario  dei  vigneti  del   vino   a
denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».