(Annesso-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino
Nobile di Montepulciano» all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; 
      odore: profumo intenso, etereo, caratteristico; 
      sapore: asciutto,  equilibrato  e  persistente,  con  possibile
sentore di legno; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la
tipologia «riserva» 13,00% vol; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 23 g/l. 
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e  dell'estratto  non
riduttore minimo con proprio decreto.