Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: profumo intenso, etereo, caratteristico; sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la tipologia «riserva» 13,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.