(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
                         (Base ampelografia) 
 
I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  ‹‹Campidano   di
Terralba››  o  ‹‹Terralba››  devono   essere   ottenuti   dalle   uve
provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni Bovale
(Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna). 
E' ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve  provenienti
da vitigni a  bacca  nera  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Sardegna.