(Annesso)
                                                              ANNESSO 
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                        E GARANTITA «BAROLO» 
 
                               OMISSIS 
 
Art. 8 - Etichettatura, designazione e presentazione. 
La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo»
e  «Barolo»  riserva  puo'  essere  seguita  da  una  delle  seguenti
«menzioni  geografiche  aggiuntive»,   amministrativamente   definite
nell'allegato al presente disciplinare di produzione: 
Albarella,  Altenasso  o  Garblet  Sue'  o   Garbelletto   Superiore,
Annunziata, Arborina, Arione, Ascheri,  Bablino,  Badarina,  Baudana,
Bergeisa,  Bergera-Pezzole,  Berri,  Bettolotti,   Boiolo,   Borzone,
Boscareto,  Boscatto,  Boschetti,  Brandini,  Brea,   Breri,   Bricco
Ambrogio, Bricco Boschis, Bricco Chiesa, Bricco Cogni,  Bricco  delle
Viole, Bricco Luciani,  Bricco  Manescotto,  Bricco  Manzoni,  Bricco
Rocca, Bricco Rocche, Bricco San Biagio, Bricco San Giovanni,  Bricco
San Pietro, Bricco Voghera, Briccolina, Broglio,  Brunate,  Brunella,
Bussia,  Campasso,  Cannubi,  Cannubi  Boschis  o  Cannubi,   Cannubi
Muscatel o Cannubi, Cannubi San Lorenzo o Cannubi, Cannubi Valletta o
Cannubi, Canova, Capalot, Cappallotto, Carpegna, Case Nere, Castagni,
Castellero,  Castelletto,  Castello,  Cerequio,  Cerrati,   Cerretta,
Cerviano-Merli, Ciocchini, Ciocchini-Loschetto,  Codana,  Collaretto,
Colombaro, Conca, Corini-Pallaretta, Costabella, Coste di Rose, Coste
di Vergne, Crosia, Damiano, del  comune  di  Barolo,  del  comune  di
Castiglione Falletto, del comune di Cherasco,  del  comune  di  Diano
d'Alba, del comune di Grinzane Cavour, del comune di  La  Morra,  del
comune di Monforte d'Alba, del  comune  di  Novello,  del  comune  di
Roddi, del comune  di  Serralunga  d'Alba,  del  comune  di  Verduno,
Druca', Falletto, Fiasco, Fontanafredda, Fossati,  Francia,  Gabutti,
Galina, Gallaretto Garretti, Gattera, Giachini,  Gianetto,  Ginestra,
Gramolere,  Gustava,  La  Corte,  La  Serra,  La  Vigna,  La   Volta,
Lazzarito, Le Coste, Le Coste di Monforte, Le Turne,  Lirano,  Liste,
Manocino, Mantoetto, Marenca, Margheria, Mariondino o  Monriondino  o
Rocche  Moriondino,  Massara,  Meriame,  Monprivato,  Monrobiolo   di
Bussia, Montanello, Monvigliero, Mosconi, Neirane, Ornato, Paiagallo,
Panerole,  Parafada,  Parussi,  Pernanno,   Perno,   Pianta',   Pira,
Pisapola, Prabon, Prapo', Preda, Pugnane, Ravera, Ravera di Monforte,
Raviole, Riva Rocca, Rivassi, Rive, Rivette, Rocche  dell'Annunziata,
Rocche dell'Olmo,  Rocche  di  Castiglione,  Rocchettevino,  Rodasca,
Roere di Santa Maria, Roggeri, Roncaglie,  Rue',  San  Bernardo,  San
Giacomo, San Giovanni, San  Lorenzo,  San  Lorenzo  di  Verduno,  San
Pietro, San Ponzio, San  Rocco,  Santa  Maria,  Sant'Anna,  Sarmassa,
Scarrone, Serra, Serra dei  Turchi,  Serradenari,  Silio,  Solanotto,
Sorano,  Sottocastello  di  Novello,  Teodoro,  Terlo,   Torriglione,
Valentino,  Vignane,  Vignarionda,   Vignolo,   Villero,   Zoccolaio,
Zonchetta, Zuncai. 
Le  suddette  menzioni   geografiche   aggiuntive,   possono   essere
accompagnate dalla menzione «vigna» seguita  dal  relativo  toponimo,
alle condizioni  previste  al  successivo  comma  4.  Detta  menzione
«vigna» dovra'  essere  indicata  soltanto  se  unita  ad  una  delle
menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 
2. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Barolo»  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 
3. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e  garantita  «Barolo»  di  cui  all'art.  1,  e'
consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o
ragioni sociali o marchi privati, purche' non si  confondano  con  le
«menzioni  geografiche  aggiuntive»,  fatto  salvo  il  rispetto  dei
diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo e  non  traggano
in inganno il consumatore. 
4. Nella designazione e presentazione dei vini  «Barolo»  e  «Barolo»
riserva, la «menzione geografica aggiuntiva», dovra' essere riportata
immediatamente sotto la denominazione e non potra'  avere  dimensione
superiore a quelle utilizzate per indicare «Barolo». 
5. Nella designazione e presentazione dei vini  «Barolo»  e  «Barolo»
riserva, la denominazione di origine  controllata  e  garantita  puo'
essere accompagnata dalla  menzione  «vigna»  a  condizione  che  sia
rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purche': 
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; 
- la  menzione  sia  iscritta  nella   "Lista   positiva"   istituita
  dall'organismo   che   detiene   lo   schedario   viticolo    della
  Denominazione; 
- coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini  Barolo
  intendono accompagnare la denominazione di origine  e  la  menzione
  geografica  aggiuntiva  con  l'indicazione  della   vigna   abbiano
  effettuato la vinificazione  delle  uve  e  l'imbottigliamento  del
  vino. 
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano  stati
  svolti in recipienti separati e la  menzione  «vigna»  seguita  dal
  toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri
  e nei documenti di accompagnamento; 
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata  in
  caratteri di dimensione inferiore o uguale  al  50%  del  carattere
  usato per la denominazione di origine. 
6. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  Barolo  come   all'Art.   1,   e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
 
                               OMISSIS