ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BAROLO» OMISSIS Art. 8 - Etichettatura, designazione e presentazione. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva puo' essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione: Albarella, Altenasso o Garblet Sue' o Garbelletto Superiore, Annunziata, Arborina, Arione, Ascheri, Bablino, Badarina, Baudana, Bergeisa, Bergera-Pezzole, Berri, Bettolotti, Boiolo, Borzone, Boscareto, Boscatto, Boschetti, Brandini, Brea, Breri, Bricco Ambrogio, Bricco Boschis, Bricco Chiesa, Bricco Cogni, Bricco delle Viole, Bricco Luciani, Bricco Manescotto, Bricco Manzoni, Bricco Rocca, Bricco Rocche, Bricco San Biagio, Bricco San Giovanni, Bricco San Pietro, Bricco Voghera, Briccolina, Broglio, Brunate, Brunella, Bussia, Campasso, Cannubi, Cannubi Boschis o Cannubi, Cannubi Muscatel o Cannubi, Cannubi San Lorenzo o Cannubi, Cannubi Valletta o Cannubi, Canova, Capalot, Cappallotto, Carpegna, Case Nere, Castagni, Castellero, Castelletto, Castello, Cerequio, Cerrati, Cerretta, Cerviano-Merli, Ciocchini, Ciocchini-Loschetto, Codana, Collaretto, Colombaro, Conca, Corini-Pallaretta, Costabella, Coste di Rose, Coste di Vergne, Crosia, Damiano, del comune di Barolo, del comune di Castiglione Falletto, del comune di Cherasco, del comune di Diano d'Alba, del comune di Grinzane Cavour, del comune di La Morra, del comune di Monforte d'Alba, del comune di Novello, del comune di Roddi, del comune di Serralunga d'Alba, del comune di Verduno, Druca', Falletto, Fiasco, Fontanafredda, Fossati, Francia, Gabutti, Galina, Gallaretto Garretti, Gattera, Giachini, Gianetto, Ginestra, Gramolere, Gustava, La Corte, La Serra, La Vigna, La Volta, Lazzarito, Le Coste, Le Coste di Monforte, Le Turne, Lirano, Liste, Manocino, Mantoetto, Marenca, Margheria, Mariondino o Monriondino o Rocche Moriondino, Massara, Meriame, Monprivato, Monrobiolo di Bussia, Montanello, Monvigliero, Mosconi, Neirane, Ornato, Paiagallo, Panerole, Parafada, Parussi, Pernanno, Perno, Pianta', Pira, Pisapola, Prabon, Prapo', Preda, Pugnane, Ravera, Ravera di Monforte, Raviole, Riva Rocca, Rivassi, Rive, Rivette, Rocche dell'Annunziata, Rocche dell'Olmo, Rocche di Castiglione, Rocchettevino, Rodasca, Roere di Santa Maria, Roggeri, Roncaglie, Rue', San Bernardo, San Giacomo, San Giovanni, San Lorenzo, San Lorenzo di Verduno, San Pietro, San Ponzio, San Rocco, Santa Maria, Sant'Anna, Sarmassa, Scarrone, Serra, Serra dei Turchi, Serradenari, Silio, Solanotto, Sorano, Sottocastello di Novello, Teodoro, Terlo, Torriglione, Valentino, Vignane, Vignarionda, Vignolo, Villero, Zoccolaio, Zonchetta, Zuncai. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovra' essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» di cui all'art. 1, e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva», dovra' essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potra' avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barolo». 5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva, la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purche': - le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; - la menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della Denominazione; - coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Barolo intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino. - la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo come all'Art. 1, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. OMISSIS