Articolo 5 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 2. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" nonche' le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che le operazioni di presa di spuma e di imbottigliamento o confezionamento dei vini "Colli Bolognesi" siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo della provincia di Bologna e del comune di Castelvetro di Modena della provincia di Modena, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate abbiano effettuato le suddette operazioni di presa di spuma, imbottigliamento o confezionamento di vini a denominazione di origine "Colli Bolognesi", utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3, per almeno due anni anche non continuativi, negli otto anni precedenti alla data dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione del presente disciplinare. 4. Fatta eccezione per la tipologia Pignoletto Passito, la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi". Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" e puo' essere presa in carico come vino ad IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5. La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Pignoletto Passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%. La menzione "Passito" puo' essere attribuita anche al vino "Colli Bolognesi" Pignoletto appartenente alla categoria "Vino di uve stramature"; in tal caso il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dovra' essere di 15 % vol. 6. La qualificazione aggiuntiva "Riserva" puo' essere utilizzata dal vino "Colli Bolognesi" Barbera immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di cui almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia, con decorrenza dal 1 novembre dell'anno della vendemmia.