(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
   Palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale 
 
    1. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri, entro il mese di novembre antecedente a ciascun anno di
riferimento della  convenzione  successivo  al  2010,  lo  schema  di
palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale di cui
all'articolo 2, recante l'indicazione  delle  ore  di  programmazione
distinte in programmazione originale e non, nonche'  la  suddivisione
per  genere,  target  di  riferimento  ed   area   di   distribuzione
territoriale, corredata da un prospetto relativo  ai  costi  previsti
per le prestazioni dedotte in convenzione. 
    2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese  dalla
data di ricezione  del  suddetto  palinsesto,  comunica  alla  RAI  -
Radiotelevisione italiana Spa le eventuali osservazioni. 
    3.   Eventuali   variazioni   del   palinsesto   devono    essere
preventivamente  comunicate  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri.