Art. 3. Palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale 1. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di novembre antecedente a ciascun anno di riferimento della convenzione successivo al 2010, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale di cui all'articolo 2, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonche' la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale, corredata da un prospetto relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa le eventuali osservazioni. 3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.