(Allegato-art. 9)
                               Art. 9 
 
 
                              Penalita' 
 
    1. In  caso  di  inadempienza  della  RAI  nell'espletamento  dei
servizi previsti, non dovuta a  cause  di  forza  maggiore,  verranno
applicate le seguenti penali: 
      euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun  giorno  di  ritardo
nella consegna del palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica  e
multimediale oltre il termine previsto dal precedente articolo 3; 
      euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun  giorno  di  ritardo
nella consegna della documentazione di cui all'articolo 4; 
      euro 2.500,00  (duemilacinquecento/00),  per  ciascuna  ora  di
riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo; 
      euro 5.500,00 (cinquemilalacinquecento/00), per ciascuna ora di
riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo. 
    2. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera  la  RAI  da
eventuale responsabilita' verso terzi. 
    3. Il pagamento della penalita'  sopra  evidenziata  deve  essere
effettuato    entro    un    mese    dalla     relativa     richiesta
dell'Amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono
detratti dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5.  In  caso
di impossibilita' di detrazione dal corrispettivo, gli importi dovuti
sono prelevati dal deposito cauzionale di  cui  all'articolo  7,  che
dovra' essere tempestivamente reintegrato. 
    4. A  seguito  di  continuate  inadempienze,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  dopo  averlo  notificato,   puo'   a   suo
insindacabile  giudizio,  disporre  l'immediata   risoluzione   della
presente convenzione.