(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                    Al Decreto dirigenziale 1340 del 30 novembre 2010 
 
    NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO 
   DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL 
       NULLA OSTA ALLO SBARCO DI CARICHI SOLIDI ALLA RINFUSA. 
 
1.Campo di applicazione 
 
1.1 Le presenti norme di  sicurezza  e  procedure  amministrative  si
applicano alle navi mercantili nazionali ed  alle  navi  di  bandiera
estera  che  toccano  i  porti  italiani,  adibite  alla  navigazione
marittima, che trasportano carichi solidi alla rinfusa. 
Le  presenti  procedure  non  si  applicano  alla   sosta   ed   alla
movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa all'interno delle aree
portuali, a terra. 
 
2. Definizioni 
 
2.1. Ai fini delle presenti procedure si intende per: 
a)  Amministrazione:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
b) autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17  del
Codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
c) Autorita' portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge  28
gennaio 1994, n. 84; 
d) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un  contratto
per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto
della quale viene stipulato il contratto; 
e) carichi solidi alla rinfusa: le merci, elencate  nell'appendice  1
del    codice    IMSBC    e    quelle    espressamente    autorizzate
dall'Amministrazione, trasportate alla rinfusa  nelle  stive  di  una
nave; 
f) Codice IMSBC: il codice per il trasporto dei carichi  solidi  alla
rinfusa adottato dall'IMO con Risoluzione  MSC.268  (85)  in  data  4
dicembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni; 
g) consulente chimico di porto: il consulente iscritto  nel  registro
di cui all'articolo  68  del  codice  della  navigazione,  secondo  i
requisiti previsti dalla circolare DEM3/1160 datata 10 dicembre  1999
citata in premessa; 
h) D.M.  22  luglio  1991:  il  decreto  del  Ministro  della  marina
mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240
del 12 ottobre 1991, recante norme  di  sicurezza  per  il  trasporto
marittimo alla rinfusa di carichi solidi, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
i)   IMO:   International   Maritime   Organization   (Organizzazione
internazionale marittima); 
j) navi nuove soggette SOLAS: le navi da carico di bandiera  italiana
e straniera in navigazione internazionale, di stazza lorda  uguale  o
superiore a 500 tonnellate, costruite dopo il 1° settembre 1984, e di
stazza lorda inferiore alle 500  tonnellate,  costruite  dopo  il  1°
febbraio 1992; 
k) navi esistenti soggette SOLAS:  le  navi  da  carico  di  bandiera
italiana e straniera in navigazione internazionale  di  stazza  lorda
uguale o superiore a 500 tonnellate, costruite prima del 1° settembre
1984; 
l) navi non soggette SOLAS: 
1) navi da carico di bandiera italiana  o  straniera  in  navigazione
internazionale di stazza lorda inferiore a 500  tonnellate  costruite
prima del 1° febbraio 1992; 
2) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione  nazionale
o minore; 
m) organismo tecnico: uno degli organismi che, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto 1998,  n.314,
e successive modificazioni e' espressamente autorizzato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti all' l'assolvimento dei  compiti
di cui al D.M. 22 luglio 1991; 
n) navi portarinfuse: le navi cosi' come definite alla Regola XII/1.1
della SOLAS 74, come emendata; 
o) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia
della vita umana in mare ed il relativo Protocollo  del  1978  (SOLAS
1974/78) e successive modificazioni; 
p) regolamento di sicurezza: il regolamento per  la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in  mare  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.  435,  e  successive
modificazioni. 
q) raccomandatario marittimo: il soggetto di  cui  all'art.  2  della
legge 4 aprile 1977, n. 135; 
r) rappresentante del  terminale:  qualsiasi  persona  designata  dal
gestore del terminale che ha la  responsabilita'  e  l'autorita'  per
sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il  completamento  delle
operazioni di carico o di scarico di una determinata nave  effettuate
presso il terminale; 
Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia  di  trasporto
di carichi solidi alla rinfusa, salvo che sia diversamente  indicato,
si  applicano  le  definizioni  contenute  nella  vigente   normativa
internazionale e nazionale. 
2.2. In tutti i casi in cui nel codice IMSBC si fa riferimento alla: 
a) autorita' competente: per tale si deve intendere  rispettivamente,
a seconda delle competenze amministrative e  tecniche  relative  alle
merci  o  alla  nave,  l'Amministrazione  o  l'organismo  tecnico  in
conformita'  alle  esplicite  indicazioni  riportate  nelle   singole
sezioni e schede del codice IMSBC; 
b)  persona  riconosciuta  dall'Amministrazione:  per  tale  si  deve
intendere il consulente chimico di porto. 
c) organizzazione di misura accreditata: per tale si  deve  intendere
un laboratorio della Pubblica Amministrazione  ovvero  il  consulente
chimico di porto; 
 
3.Carichi solidi alla rinfusa 
3.1  Il  trasporto  di  carichi  solidi  alla  rinfusa  deve   essere
effettuato in conformita' con le prescrizioni del codice IMSBC. 
3.2 Per la navigazione  nazionale,  l'Amministrazione  puo'  adottare
misure che consentano  l'equivalenza  alle  disposizioni  del  codice
IMSBC, purche' tali equivalenze siano  efficaci  quanto  le  suddette
prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza. 
3.3 L'imbarco, sbarco e trasporto marittimo alla rinfusa  di  carichi
solidi non elencati nel codice IMSBC,  puo'  essere  effettuato  dopo
aver    ottenuto    la    relativa    autorizzazione     da     parte
dell'Amministrazione. Per le navi in  navigazione  internazionale  la
predetta autorizzazione verra' rilasciata secondo le modalita' di cui
alla Sezione 1.3 del predetto Codice. 
 
4. Istruzioni per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo 
4.1. Le navi da carico adibite a  navigazione  internazionale  devono
soddisfare quanto richiesto alla Regola II-2/16 della SOLAS. 
4.2. In aggiunta a quanto stabilito nel punto 4.1, tutte le  navi  di
bandiera italiana (indipendentemente dalla  navigazione  a  cui  sono
abilitate) devono soddisfare quanto segue: 
a) ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori
marittimi, l'armatore e il comandante di navi di  bandiera  nazionale
provvedono, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5
del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  ad   istruire
opportunamente l'equipaggio  in  ordine  ai  rischi  derivanti  dalla
tipologia  di  carichi  solidi  alla  rinfusa  di  volta   in   volta
trasportati ed  alla  particolare  azione  da  svolgere  in  caso  di
emergenza. Ove si tratti di trasporto di carichi solidi alla  rinfusa
che  possono  esercitare  un'azione  nociva  per  l'organismo  umano,
l'equipaggio deve essere anche  istruito  in  ordine  alle  norme  di
pronto soccorso ed  all'uso  dei  mezzi  di  protezione  individuale,
secondo quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione dei
rischi redatta ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,  lettera  c)  del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. 
b) le istruzioni di cui al punto a) sono affisse all'albo della  nave
e  sono  riportate  nel  "manuale   di   gestione   della   sicurezza
dell'ambiente  di  lavoro"  di  cui  all'articolo  17   del   decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271. 
 
5.Vigilanza 
5.1  L'autorita'  marittima  vigila  sulle  operazioni  di   imbarco,
stivaggio e sbarco dei carichi solidi alla  rinfusa,  ai  fini  della
sicurezza della nave,  stabilendone  le  relative  modalita',  tenuto
conto di quanto contenuto nel Codice IMSBC, delle condizioni locali e
delle circostanze speciali, come appropriato, in relazione ai carichi
oggetto delle operazioni di cui trattasi. 
5.2 La vigilanza antincendio e' svolta secondo modalita' disciplinate
con ordinanza dell'autorita' marittima,  concordate  con  il  Comando
provinciale dei Vigili del fuoco. 
5.3 Restano ferme le disposizioni vigenti in materia  di  servizi  di
polizia doganale. 
 
6.Requisiti di idoneita' delle navi 
6.1 Trasporto di qualsiasi carico  solidi  alla  rinfusa  di  cui  ai
gruppi A, B o C del codice IMSBC, 
le navi soggette alla SOLAS devono soddisfare i requisiti  prescritti
dalla stessa. Le navi non soggette alla SOLAS dovranno rispettare  le
pertinenti norme stabilite dall'Amministrazione di bandiera. 
In aggiunta ai requisiti di cui  sopra,  le  navi,  a  seconda  dello
specifico  carico  trasportato,  devono   soddisfare   le   seguenti,
ulteriori prescrizioni: 
6.2 in caso di trasporto di carichi solidi alla  rinfusa  di  cui  al
gruppo A  del  codice  IMSBC  con  contenuto  di  umidita'  superiore
all'umidita' limite al trasporto: 
Tutte le navi dovranno  rispettare  le  disposizioni  previste  dalla
Sezione 7.3 - Paragrafo 7.3.2 - del Codice IMSBC; 
6.3 in caso di trasporto di carichi solidi alla  rinfusa  di  cui  al
gruppo B del codice IMSBC classificati MHB: 
Tutte le navi dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste
dal Codice IMSBC (con particolare riferimento alla Sezione 9  e  alle
singole schede dei prodotti); 
6.4 in caso di trasporto di carichi solidi alla  rinfusa  di  cui  al
gruppo B del codice IMSBC ed appartenenti alle classi elencate  nella
tabella 19.2 allegata alla regola 19 cap. II-2 SOLAS: 
A) navi nuove soggette alla SOLAS 
Le navi nuove soggette alla SOLAS devono soddisfare la regola II-2/54
(se costruite il o dopo il 1 settembre 1984 ma  prima  del  1  luglio
2002) o la regola II-2/19 (se costruite il o dopo il 1 luglio 2002). 
B) Navi esistenti soggette alla SOLAS e navi non soggette alla SOLAS 
1) Fermo restando quanto stabilito dalla  SOLAS,  cui  la  navi  sono
soggette in, relazione alla loro data  di  costruzione,  ovvero,  per
navi non soggette alla SOLAS, dal Regolamento di sicurezza, alle navi
esistenti soggette alla SOLAS e  alle  navi  non  soggette  SOLAS  si
applicano le prescrizioni particolari di cui al comma 2; 
2) salvo esplicite disposizioni contrarie, ai fini  dell'applicazione
della Tabella 1 (riportata in annesso 1), valgono le disposizioni  di
cui alle successive lettere: 
a) Le navi devono essere provviste di impianti tali da assicurare una
pronta disponibilita' di acqua dal collettore principale  antincendio
alla pressione richiesta dalla Convenzione SOLAS  cui  le  navi  sono
soggette in relazione  alla  loro  data  di  costruzione  oppure  dal
Regolamento di Sicurezza; cio' puo'  essere  ottenuto  mantenendo  il
collettore   costantemente   sotto    pressione    oppure    mediante
sistemazioni, ubicate in idonee posizioni, per la  messa  in  moto  a
distanza delle pompe antincendio; 
b) La quantita' di acqua disponibile deve essere tale da  alimentare,
alla  suddetta  pressione,  boccalini  a  doppio  uso,   in   numero,
caratteristiche  e  dimensioni  conformi  a  quanto  richiesto  dalla
Convenzione o dal Regolamento  sopra  citati,  i  cui  getti  possano
essere diretti su qualsiasi parte del locale da carico quando  vuoto.
La  stessa  quantita'  di  acqua  puo'  essere  riversata  con  mezzi
equivalenti, a soddisfazione dell'Organismo tecnico; 
c) Macchinari, apparecchiature e cavi elettrici non devono essere  in
locali da carico, nei locali ro/ro chiusi e nei locali ro/ro  aperti,
a meno che cio', a giudizio dell'Organismo  tecnico,  sia  necessario
per   motivi   operativi.   Tuttavia,   eventuali    macchinari    ed
apparecchiature elettriche installati in detti locali  devono  essere
idonei all'uso negli ambienti  pericolosi  ai  quali  possono  essere
esposti, e opportunamente certificati da un laboratorio  indipendente
(  a  soddisfazione  dell'Organismo  tecnico)   in   funzione   della
particolare atmosfera infiammabile che puo' essere presente  in  tali
ambienti, a meno che sia possibile isolare  completamente  l'impianto
elettrico (mediante la rimozione di un  elemento  rimovibile  diverso
dal fusibile). Gli attraversamenti di ponti e paratie per cavi devono
essere resi stagni al passaggio di gas  o  vapori.  I  cavi  entro  i
locali da carico e l'intero percorso degli stessi devono  essere  del
tipo armato e protetti contro danneggiamenti da urti. Qualsiasi altra
apparecchiatura che possa costituire una  sorgente  di  ignizione  di
vapori infiammabili non e' ammessa. 
d) I locali chiusi adibiti al carico devono essere  provvisti  di  un
adeguato  impianto   di   ventilazione   meccanica.   L'impianto   di
ventilazione deve essere realizzato in modo da effettuare almeno  sei
ricambi d'aria all'ora, riferiti al volume vuoto  del  locale,  e  da
estrarre i  vapori  dalle  parti  alte  o  dalle  parti  basse,  come
appropriato in relazione  alle  merci  trasportate.  Le  condotte  di
ventilazione devono essere provviste  di  serrande  d'intercettazione
metalliche munite degli indici di "aperto" e "chiuso"; 
e)  I  ventilatori  e  gli  estrattori  devono  essere  costruiti  in
materiali tali da evitare la possibilita' di ignizione di miscele  di
gas e aria. Sulle aperture sia esterne sia interne delle condotte  di
ventilazione devono essere  sistemate  adeguate  reti  di  protezione
tagliafiamma; 
f) deve essere prevista  una  ventilazione  naturale  nei  locali  da
carico chiusi destinati al trasporto alla rinfusa di merci pericolose
solide dove non sia prevista una ventilazione meccanica; 
g1) In aggiunta agli equipaggiamenti da vigile del  fuoco  prescritti
dalla Convenzione SOLAS o dal Regolamento di sicurezza devono esservi
almeno quattro indumenti protettivi completi  resistenti  all'attacco
dei prodotti chimici. L'indumento protettivo deve  coprire  tutta  la
pelle in modo da proteggere qualsiasi parte del corpo; 
g 2) In aggiunta agli  apparecchi  autorespiratori  prescritti  dalla
convenzione SOLAS o dal Regolamento di  sicurezza  devono  esservi  a
bordo almeno  due  apparecchi  autorespiratori,  di  tipo  approvato,
funzionanti ad aria compressa contenenti  almeno  1200  litri  d'aria
libera. Ognuno di detti  apparecchi  deve  essere  provvisto  di  due
cariche d'aria di riserva; 
h) Le paratie costituenti delimitazioni tra i locali e gli spazi  del
carico ed i locali macchine devono essere tagliafuoco di classe A-60.
La coibentazione  delle  paratie  puo'  essere  omessa  se  le  merci
pericolose sono stivate ad una distanza orizzontale non inferiore a 3
metri da dette paratie. La coibentazione dei ponti puo' essere omessa
se le merci pericolose sono stivate ad una distanza  orizzontale  non
inferiore a 3 metri dalla  proiezione  verticale  delle  paratie  dei
locali macchine di categoria "A". Le altre  delimitazioni  tra  detti
locali devono essere tagliafuoco di classe A-60. 
 
7.Certificazioni e documentazione tecnica 
7.1 Le navi da carico di bandiera italiana e straniera per  attestare
la rispondenza ai requisiti di idoneita' prescritti dai punti 3  e  6
delle  presenti  procedure,   devono   essere   in   possesso   della
certificazione e della documentazione sotto elencata: 
a) in caso di trasporto di qualsiasi carico solido  alla  rinfusa  di
cui ai gruppi A, B o C del codice IMSBC: 
i) navi in navigazione internazionale: 
.1 navi portarinfuse: il libretto di carico di cui  alla  regola  7.2
del cap. VI della SOLAS vidimato per l'approvazione,  in  conformita'
alla regola 8.1 del cap.  XII  della  SOLAS  dall'Amministrazione  di
bandiera o da un organismo riconosciuto dalla stessa, per le navi  di
bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di  bandiera
nazionale; 
.2 navi diverse da navi portarinfuse di stazza lorda superiore a  500
tonnellate: il libretto di carico di cui alla regola 7.2 del cap.  VI
della SOLAS; 
.3 navi diverse da navi portarinfuse di stazza lorda inferiore a  500
tonnellate:  il  pertinente  documento   di   stabilita'   rilasciato
dall'amministrazione di bandiera; 
ii) navi in navigazione nazionale  ad  esclusione  della  navigazione
locale: 
-  il  fascicolo  di  istruzioni  al  comandante  della  nave   sulla
stabilita' vidimato dall'organismo tecnico; 
b) in caso di trasporto di carichi solidi  alla  rinfusa  di  cui  al
gruppo A  del  codice  IMSBC  con  contenuto  di  umidita'  superiore
all'umidita' limite al trasporto: 
1) per le navi di bandiera nazionale, l'attestazione di idoneita', di
cui al successivo punto 7.4, rilasciata  dall'organismo  tecnico  che
documenta la rispondenza dell'unita' al paragrafo 7.3.2 della Sezione
7 del codice IMSBC; 
2) per le navi di bandiera straniera, un'equivalente attestazione  di
idoneita' rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da
un organismo autorizzato dalla stessa. 
c) in caso di trasporto di carichi solidi  alla  rinfusa  di  cui  al
gruppo B del codice IMSBC classificati MHB: 
1) per le navi di bandiera nazionale, l'attestazione di idoneita', di
cui al successivo punto 7.3, rilasciata dall'organismo tecnico; 
2) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all'attestazione
di  cui  al  precedente  punto  1),  un'equivalente  attestazione  di
idoneita' rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da
un organismo autorizzato dalla stessa; 
d) in caso di trasporto di carichi solidi  alla  rinfusa  di  cui  al
gruppo B del codice IMSBC ed appartenenti alle classi elencate  nella
tabella 19.2 allegata alla regola 19 cap. II-2 SOLAS: 
1) navi nuove soggette alla SOLAS: il documento di conformita' di cui
al successivo punto 7.2, previsto dalla regola II-2/54 (se  costruite
il o dopo il 1 Settembre 1984 ma prima del 1  Luglio  2002)  o  dalla
regola II-2/19 (se costruite il o dopo il 1 Luglio  2002)  rilasciato
dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato  dalla
stessa, per le navi di bandiera straniera, o  dall'organismo  tecnico
per le navi di bandiera nazionale; 
2) navi esistenti soggette alla SOLAS e navi non soggette alla SOLAS: 
i. per le navi di bandiera nazionale, l'attestazione di idoneita', di
cui al successivo punto 7.3, rilasciata dall'organismo tecnico ovvero
il documento di conformita' di cui al successivo punto 7.2; 
ii.   per   le   navi   di   bandiera   straniera,   in   alternativa
all'attestazione  di  cui   al   punto   precedente,   un'equivalente
attestazione di idoneita' rilasciata dall'Amministrazione di bandiera
della nave o da un organismo riconosciuto  dalla  stessa,  ovvero  il
documento di conformita' di cui al successivo punto 7.2. 
7.2 Il documento di conformita' di cui  al  precedente  punto  7.1  e
riportato in annesso 2: 
i. per le navi di bandiera italiana: ha validita' non superiore  a  5
anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di
3 mesi anteriormente o posteriormente ad  ogni  data  anniversaria  e
decade qualora vengano modificate le condizioni in base alle quali e'
stato rilasciato. Esso puo' essere rinnovato dopo  buon  esito  degli
accertamenti eseguiti dall'organismo tecnico; 
ii. per  le  navi  di  bandiera  straniera:  ha  validita'  e  visite
periodiche  stabilite  dall'amministrazione  di  bandiera  o  da   un
organismo autorizzato dalla stessa. 
7.3 L'attestazione  di  idoneita'  al  trasporto  di  carichi  solidi
pericolosi alla rinfusa, conforme al modello allegato (annesso 3), e'
valida per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, con obbligo di
visite  annuali  da  effettuarsi  entro  un  periodo   di   3   mesi,
anteriormente o posteriormente, ad ogni data anniversaria,  e  decade
qualora vengano modificate le condizioni in base alle quali e'  stata
rilasciata.  Essa  puo'  essere  rinnovata  dopo  buon  esito   degli
accertamenti eseguiti dall'organismo tecnico. 
7.4 L'attestazione di idoneita' al trasporto di carichi  solidi  alla
rinfusa di cui al gruppo  "A"  del  Codice  IMSBC  con  contenuto  di
umidita' superiore all'umidita'  limite  al  trasporto,  conforme  al
modello allegato (annesso 4) attestante la rispondenza dell'unita' al
paragrafo 7.3.2 della Sezione 7 del codice IMSBC, e'  valida  per  un
periodo non superiore a 5 anni  con  obbligo  di  visita  annuale  da
effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente
ad ogni data anniversaria e  decade  qualora  vengano  modificate  le
condizioni in base alle quali e' stato rilasciato. Esso  puo'  essere
rinnovato dopo buon esito degli accertamenti eseguiti  dall'organismo
tecnico. 
 
8. Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco 
8.1 L'armatore o il raccomandatario  marittimo  della  nave  presenta
all'autorita' marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al  previsto
arrivo della nave,  l'istanza  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco. In  sede  locale
l'autorita'  marittima  puo'  determinare  tempi  inferiori  per   la
presentazione dell'istanza, in relazione a  particolari  esigenze  di
traffico. 
8.2 L'istanza deve soddisfare  l'imposta  sul  bollo  e  deve  essere
compilata  in  duplice  copia.  Ferma  restando  l'osservanza   della
normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza,  unitamente  ai
relativi allegati, puo' essere trasmessa all'autorita' marittima  via
facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto. 
8.3 L'istanza, unitamente agli allegati, (vedi annessi 5  e  5  bis),
riferita  alla  totalita'  del  carico  da  imbarcare/sbarcare,  deve
contenere: 
a) dati nave: 
1. nome, numero IMO, nazionalita', stazza lorda, anno di impostazione
chiglia ed abilitazione alla navigazione della nave; 
2. data e ora di previsto arrivo della nave; 
3. ormeggio previsto in porto; 
b) dati relativi al carico da imbarcare/sbarcare: 
1. porto di destinazione o di provenienza; 
2. nome tecnico, gruppo e, come appropriato, numero ONU e classe IMO; 
3. quantita' da imbarcare o sbarcare; 
c) nell'istanza deve essere attestato, come  appropriato,  che  sulla
base delle dichiarazioni ricevute lo stivaggio  del  carico  a  bordo
sara' effettuato, a cura del comando di bordo, tenendo conto: 
1. della certificazione della nave; 
2. della presenza di altro  carico  a  bordo  (merci  pericolose  e/o
derrate alimentari); 
3. delle norme di sicurezza di cui al cap. VI della SOLAS,  solo  per
navi in navigazione internazionale, e dei criteri  di  separazione  e
stivaggio prescritti dal D.M. 22 luglio 1991; 
4. delle condizioni riportate nel libretto  di  carico  di  cui  alla
regola 7.2 del cap. VI della SOLAS,  solo  per  navi  in  navigazione
internazionale, o del fascicolo di  istruzioni  al  comandante  della
nave sulla stabilita' vidimato dall'organismo tecnico ; 
5. del piano di caricazione/scaricazione, concordato tra comandante e
rappresentante del terminale di cui alla regola 7.3 del cap. VI della
SOLAS (annesso 7). 
8.4 All'istanza  devono  essere  allegati  i  documenti  indicati  al
successivo punto 8.9, come necessario. 
8.5 L'autorita' marittima -  mediante  l'esame  della  documentazione
presentata  -  verifica  che  la  stessa  contenga   le   indicazioni
prescritte dalle presenti  procedure,  che  la  nave  sia  idonea  al
trasporto delle merci e che le  stesse  siano  ammesse  al  trasporto
marittimo. In esito al predetto esame l'autorita' marittima autorizza
l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta  allo  sbarco  (annesso
5). 
8.6 Copia dell'autorizzazione all'imbarco e  trasporto  o  del  nulla
osta  allo  sbarco  viene  restituita  al  richiedente  (armatore   o
raccomandatario marittimo) che  provvedera'  per  la  consegna  della
stessa  al  comandante  della  nave.   L'autorita'   marittima   puo'
restituire l'autorizzazione o il  nulla  osta  anche  via  facsimile,
posta elettronica o altro mezzo riconosciuto. 
8.7  Nei  porti  ove  ha  sede  l'  autorita'  portuale,  l'autorita'
marittima  provvedera'  ad  inviare  alla  predetta  autorita'  copia
dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o  del  nulla  osta  allo
sbarco, anche ai fini di quanto prescritto  dagli  articoli  6  e  24
della legge 28 gennaio 1994 n. 84. 
8.8 Le  pratiche  previste  per  la  concessione  dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo  sbarco  devono  essere
svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di  ufficio.  In  sede
locale l'autorita' marittima regolamenta  l'espletamento  eccezionale
di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio. 
8.9 Documentazione da allegare all'istanza: 
a) certificazione di cui al punto 7 del presente allegato. La  stessa
puo' essere depositata in copia presso l'autorita' marittima all'atto
del primo arrivo della nave; 
b) copia della "scheda informazioni sul carico" (annesso 6) compilata
dal caricatore e contenente tutti  i  dati  tecnici  richiesti  dalla
Sezione 4.2 del D.M. 22 luglio 1991; 
c) certificati di  analisi  e  connesse  dichiarazioni  di  cui  alla
Sezione 4.3 del D.M. 22 luglio 1991; 
d) dichiarazioni aggiuntive  prescritte  dalle  tabelle  relative  ai
singoli prodotti; 
e) dichiarazione di cui alla regola 10.2 del  cap.  XII  della  SOLAS
rilasciata da un ente collaudatore  accreditato  dall'Amministrazione
del   paese   di   produzione   del   prodotto   o,   in    mancanza,
dall'organizzazione di misura accreditata  cosi'  come  definita  nel
paragrafo 2.2 del presente allegato ovvero, in caso  di  giustificata
urgenza, da un chimico iscritto all'albo professionale. 
8.10 Prima dell'inizio  delle  operazioni  commerciali,  a  cura  del
raccomandatario marittimo, dovranno essere  consegnati  all'autorita'
marittima copia del piano di caricazione/ scaricazione  di  cui  alla
regola 7.3 del  cap.  VI  della  SOLAS  (annesso  7)  e  copia  della
check-list di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862 (20)
unitamente alle linee  guida  della  stessa  (annessi  8  e  8  bis),
concordati tra il comandante  della  nave  e  il  rappresentante  del
terminale e, nel caso di sbarco di carichi alla rinfusa  suscettibili
di emettere gas tossici o infiammabili o di causare impoverimento del
contenuto di ossigeno, copia della certificazione attestante lo stato
di sicurezza delle stive rilasciata da un consulente chimico di porto
in osservanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 272/99. 
8.11 Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci  pericolose,
di cui alla  regola  7  parte  A-1  del  cap.  VII  della  SOLAS,  il
Comandante della nave, prima della partenza, dovra' consegnare  copia
del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla regola 7-2.2
parte A-1 del cap. VII della SOLAS all'autorita' marittima nonche' al
raccomandatario marittimo o all'armatore il quale dovra'  conservarlo
fra i suoi atti fino alla completa discarica delle  merci  pericolose
ivi riportate. 
8.12 La documentazione indicata nei precedenti punti 8.9, 8.10 e 8.11
puo' essere presentata in fotocopia - anche non autenticata -  oppure
inviata via facsimile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto. 
8.13 I documenti indicati nel presente punto 8  devono  riportare  in
corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed
il cognome di chi appone la firma, nonche' il suo status  all'interno
dell'organizzazione o societa' di appartenenza.