(Annesso-art. 4)
                Articolo 4 - Norme per la viticoltura 
 
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a DOCG di cui all'articolo 1 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai
vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche  di  qualita'.   Sono
pertanto da considerarsi idonei unicamente  i  vigneti  collinari  di
giacitura ed orientamento adatti, i  cui  terreni  marnosi  siano  di
natura calcareo-argillosa. 
 
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento  (in  controspalliera)
ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli
generalmente  usati   e   comunque   atti   a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve o del vino. 
 
3.  Per  i  nuovi  e  futuri  impianti,  sono  da  intendersi  idonei
esclusivamente i vigneti con una densita' di almeno  4.000  viti  per
ettaro. 
 
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione
di soccorso. 
 
5.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata, per la  produzione  del  vino  "Brachetto  d'Acqui"  o
"Acqui" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle  uve
destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le
seguenti: 
 
 
    
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 Vini Resa Titolo alcolometrico 
                         uve Vol. min. 
                         Kg./ha. naturale 
    
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“Brachetto d'Acqui” o     8.000       10% vol.
“Acqui”
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“Brachetto d'Acqui” o     8.000       10% vol.
“Acqui” SPUMANTE
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“Brachetto d'Acqui” o     8.000       12% vol
“Acqui” PASSITO                       prima dell'appassimento
15,5 % vol
dopo l'appassimento
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6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione
Piemonte fissa, con proprio decreto, di  anno  in  anno  prima  della
vendemmia,  una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal   presente
disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione
di cui all'art.3. 
 
7. I conduttori  interessati  che  prevedono  di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non
superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   5,   dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima
della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
 
8. Nelle annate favorevoli, i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata devono essere riportati nei limiti di cui  sopra  purche'
la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti della resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi. 
 
9. Limitatamente alle tipologie Brachetto d'Acqui e Brachetto d'Acqui
Spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su
proposta  del  Consorzio  di  tutela,   sentite   le   Organizzazioni
professionali di categoria, puo' aumentare sino ad un massimo del 20%
la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite  massimo  di  9,6
t/ha oltre il quale non e' consentito  ulteriore  supero.  L'utilizzo
dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva  eccedenti  la  resa  base
delle 8 t/ha e' regolamentata secondo quanto previsto  al  successivo
articolo 5. 
 
10.  Limitatamente  alle  tipologie  Brachetto  d'Acqui  e  Brachetto
d'Acqui Spumante, la Regione Piemonte, su proposta del  Consorzio  di
tutela, sentite le Organizzazioni professionali  di  categoria,  puo'
destinare una percentuale della resa massima stabilita  ,  ad  essere
"bloccata" con l'utilizzo dei mosti  ottenuti  regolamentato  secondo
quanto previsto al successivo articolo 5. 
 
11. Nell'ambito della resa massima fissata  in  questo  articolo,  la
Regione Piemonte su proposta  del  Consorzio  di  Tutela  sentite  le
Organizzazioni professionali  di  categoria  puo'  fissare  i  limiti
massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali  che
siano inferiori  a  quello  previsto  dal  presente  disciplinare  in
rapporto alla necessita'  di  conseguire  un  miglior  equilibrio  di
mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 8. 
 
12. La Regione Piemonte, su  richiesta  del  Consorzio  di  Tutela  e
sentite  le  Organizzazioni  professionali  di  categoria,  vista  la
situazione   di   mercato,   puo'   stabilire   la   sospensione    o
regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario  viticolo
per  i  vigneti  di  nuovo  impianto  che  aumentano  il   potenziale
produttivo.