(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il  coordinamento  degli
      interventi regionali - Legge 15 marzo 2010, n. 38, Art. 3 
 
    Questo documento rappresenta quanto .si  ritiene  necessario  che
sia  previsto  a  livello  regionale   per   garantire   l'assistenza
palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari  livelli
di qualita' in tutto il paese. 
    Per quanto attiene ai criteri  di  accreditamento,  ai  requisiti
minimi  strutturali  e  organizzativi,  al  sistema   di   indicatori
quali/quantitativi, al sistema di tariffazione,  alla  formazione  ed
aggiornamento del personale medico e sanitario e dei volontari si  fa
riferimento a quanto indicato dagli art. 5 e art.  8  della  suddetta
legge. 
Rete di cure palliative. 
    L'emanazione  della  legge  n.  39/99  e'  stato  il  primo  atto
istituzionale riguardante  lo  sviluppo  delle  cure  palliative;  in
particolare  la  legge  metteva  a  disposizione  delle  regioni   un
finanziamento pari a circa 200 milioni di euro per  la  creazione  di
strutture residenziali di cure palliative (hospice). La volonta'  del
legislatore era ben interpretata nel decreto attuativo dove, oltre  a
ripartire il finanziamento tra le regioni in base ai tassi  regionali
di  mortalita'  per  neoplasie,  veniva  richiesto  alle  regioni  di
presentare al Ministero della salute un progetto per  la  definizione
della rete regionale di cure palliative. 
    Si sono cosi'  sviluppati  modelli  regionali  differenziati  nei
quali c'e' la totale condivisione sul dover assicurare la continuita'
assistenziale in ogni fase della malattia e  garantendo  l'assistenza
domiciliare. 
    Avendo quindi definito il concetto di rete assistenziale di  cure
palliative gia' nell'allegato  1  del  decreto  del  Ministero  della
sanita' del 28 settembre del 1999 serviva una struttura regionale  di
riferimento che garantisse lo sviluppo della rete secondo  i  dettami
del citato decreto. 
    Si ritiene pertanto indispensabile per il  reale  sviluppo  delle
cure palliative l'istituzione, con appositi provvedimenti,  regionali
e aziendali di una struttura specificamente dedicata di coordinamento
della rete. 
    Le strutture attivate  nei  due  livelli  istituzionali  dovranno
assolvere alle seguenti funzioni: 
Strutture regionali: 
    Coordinamento e promozione del processo di  sviluppo  delle  cure
palliative a domicilio, in hospice, nelle  strutture  residenziali  e
nelle strutture ospedaliere, al fine di garantire  approcci  omogenei
ed equita' di sistema; 
    Monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locali; 
    Sviluppo del sistema informativo regionale sulle cure palliative; 
    Definizione monitoraggio di indicatori quali-quantitativi di cure
palliative ivi inclusi gli standard di cui  al  decreto  22  febbraio
2007, n. 43; 
    Definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi  di
presa in carico e assistenza in cure palliative ai sensi dell'art. 2,
comma 1; 
    Promozione di programmi obbligatori  di  formazione  continua  in
cure palliative coerentemente con quanto previsto dall'art. 8,  comma
2 della legge n. 38/2010; 
    Promozione e rnonitoraggio delle attivita'  di  ricerca  in  cure
palliative. 
Strutture aziendali: 
    Tutela  del  diritto  del  cittadino  ad   accedere   alle   cure
palliative; 
    Attivazione di un sistema di erogazione  di  cure  palliative  in
ospedale,  in  hospice  e  a  domicilio  coerente  con  quanto  sara'
stabilito dall'art. 5 della legge n. 38/2010; 
    Definizione e attuazione nell'ambito della rete, dei percorsi  di
presa in carico e di assistenza in cure palliative per i  malati,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1; 
    Promozione  di  sistemi  di  valutazione  e  miglioramento  della
qualita' delle cure palliative erogate. Monitoraggio dei costi  delle
prestazioni ospedaliere, residenziali (hospice) e domiciliari; 
    Definizione e monitoraggio di indicatori quali-quantitativi della
rete di cure palliative, ivi inclusi gli standard  della  rete  delle
cure palliative di cui al decreto 22 febbraio 2007, n. 43; 
    Attivazione di programmi formativi aziendali  specifici  in  cure
palliative. 
    Il pieno ed efficace raggiungimento degli obiettivi della rete di
cure  palliative  richiede  una  dotazione  organica  adeguata   alle
necessita'  ed  una  disponibilita'  di  figure   professionali   con
specifiche competenze ed esperienza, come indicato dall'art. 5, comma
3, nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legge  n.  38/10  e  dai
successivi provvedimenti attuativi. 
    In relazione all'assistenza palliativa  rivolta  al  paziente  in
eta' pediatrica  si  rimanda  all'Accordo  sottoscritto  in  sede  di
Conferenza per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008. 
    Il  rispetto  puntuale  di   questo   Accordo   in   termini   di
organizzazione della rete e di percorsi assistenziali e'  presupposto
del raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 
    E' impegno regionale  la  realizzazione  di  specifiche  campagne
istituzionali di comunicazione  destinate  a  informare  i  cittadini
sulle modalita' di accesso ai programmi di cure palliative. 
    Altrettanto   necessario    e'    l'impegno    regionale    nella
sensibilizzazione di tutti  gli  operatori  sanitari  alle  tematiche
delle cure palliative  in  tutte  le  loro  implicazioni  tecniche  e
culturali. 
Rete di terapia del dolore. 
    Come nel caso dell'assistenza palliativa  anche  nel  caso  della
rete  assistenziale  della  terapia  del  dolore   l'atto   iniziale,
l'Accordo di Conferenza Stato  -  Regioni  «Ospedale  senza  dolore»,
sottoscritto nel 2001 non ha prodotto i risultati attesi. 
    La  creazione  di  Comitati  ospedale  senza  dolore  in  ciascun
ospedale, qualora  fossero  stati  creati  e  fossero  effettivamente
funzionanti, non e' sufficiente  ad  assicurare  l'esistenza  di  una
effettiva rete assistenziale. 
    Il passaggio al  nuovo  progetto  «Ospedale  -  territorio  senza
dolore», cosi come indicato nell'art. 6 e nell'art. 8 della legge  n.
38/2010, oltre a rafforzare l'attivita' dei Comitati  ospedale  senza
dolore favorisce l'integrazione ospedale-territorio, demandando  alla
struttura ospedaliera la gestione dei casi complessi  e  coinvolgendo
nel processo assistenziale la figura del medico di medicina generale,
introduce il concetto di rete assistenziale  anche  nel  campo  della
lotta al dolore. 
    A  differenza  dell'esperienza  maturata  nel  campo  delle  cure
palliative, nella  quale  si  sono  sviluppate  spontaneamente  nelle
regioni modelli di reti assistenziali  diverse,  in  questo  caso  e'
auspicabile sviluppare un modello assistenziale uniforme,  che  abbia
come  riferimento  normativo  quanto   e'   esplicitato   dall'intesa
sottoscritta  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  come  indicato
dall'art. 5, comma 3 della suddetta legge  in  termini  di  requisiti
minimi  e  di  criteri  di  accreditamento.  Anche  in  questo   caso
l'istituzione, con appositi provvedimenti regionali  e  aziendali  di
una struttura specificamente dedicata  al  coordinamento  della  rete
rimane una scelta strategica  che  dovra'  essere  adottata  in  ogni
regione. 
    Le strutture attivate  nei  due  livelli  istituzionali  dovranno
assolvere alle seguenti funzioni: 
Strutture regionali: 
    Concorrono al  monitoraggio  del  sistema  informativo  regionale
sulla Terapia del Dolore ai sensi dell'art. 9, comma l ; 
    Monitoraggio dello stato di attuazione della rete; 
    Controllo  della  qualita'  delle   prestazioni   e   valutazione
dell'appropriatezza  da  prevedersi  nell'ambito   del   sistema   di
accreditamento; 
    Promozione di programmi obbligatori  di  formazione  continua  in
terapia del dolore coerentemente con  quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 2 della legge n. 38/10; 
    Definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi  di
presa in carico e assistenza nell'ambito della rete. 
Strutture aziendali: 
    Tutela del diritto del cittadino ad  accedere  alla  terapia  del
dolore; 
    Attivazione di un sistema di erogazione  di  terapia  del  dolore
basato sull'interazione di tutti i'  nodi  della  rete  (centri  hub,
centri spoke e ambulatori dei medici di medicina generale) e coerente
con quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 38/2010; 
    Definizione e attuazione nell'ambito della rete, dei percorsi  di
presa in carico e di assistenza per i malati, individuati secondo  le
indicazioni dell'art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 38/2010; 
    Promozione di programmi  di  formazione  rivolti  agli  operatori
coinvolti nella rete di terapia del dolore ivi inclusi  i  medici  di
medicina generale e ai pediatri di libera scelta; 
    Promozione  di  sistemi  di  valutazione  e  miglioramento  della
qualita' delle prestazioni erogate e dei percorsi  assistenziali,  da
prevedersi nell'ambito del sistema di accreditamento; 
    La definizione di una nuova modalita' assistenziale rivolta  alla
presa in carico del paziente con dolore cronico da moderato a  severo
impone la  necessita'  di  fornire  una  adeguata  informazione  alla
cittadinanza sul percorso assistenziale  costituito  dai  nodi  della
rete di cui il medico di medicina generale e' parte integrante; 
    Altrettanto   necessario    e'    l'impegno    regionale    nella
sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari all'uso dei farmaci
oppiacei; questo sara' possibile  attraverso  opportune  campagne  di
informazione circa l'appropriatezza prescrittiva  in  funzione  della
patologia clinica dolorosa. 
    Appare  altresi'   indispensabile   l'impegno   delle   direzioni
aziendali  a  garantire   l'accesso,   sorvegliare   l'attuazione   e
verificare l'efficacia dei  percorsi  diagnostico  terapeutici  sulla
terapia del dolore e in  ultimo  controllare  l'appropriatezza  delle
procedure clinico prescrittive.