Articolo 2 (Base ampelografia) I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti in ambito aziendale per almeno l'85% dai vitigni Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna). E' ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve provenienti da vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna.