(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                         (Base ampelografia) 
 
I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba"
o "Terralba" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da  vigneti
costituiti in ambito aziendale per almeno l'85%  dai  vitigni  Bovale
(Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna). 
E' ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve  provenienti
da vitigni a  bacca  nera  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Sardegna.