Articolo 5 (Norme per la vinificazione) Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. L'imbottigliamento delle tipologie "superiore" e "riserva" deve essere effettuato nell'interno della zona delimitata di cui all'articolo 3 del presente disciplinare. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOC, ma puo' ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto. Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, compreso l'arricchimento, e comunque non in contrasto con le disposizioni di legge, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale e "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve. Per la tipologia "Riserva" e' previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni che decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve .