(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
Le operazioni di vinificazione  e  di  invecchiamento  devono  essere
effettuate nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel
precedente articolo 3. L'imbottigliamento delle tipologie "superiore"
e "riserva" deve essere effettuato nell'interno della zona delimitata
di cui all'articolo 3 del presente disciplinare. 
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non
deve essere superiore  al  70%.  Qualora  detta  resa  superi  questo
limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOC, ma puo'
ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente  qualora
ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto
a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto. 
Nella vinificazione sono  ammesse  le  pratiche  enologiche  leali  e
costanti,  tradizionali  della  zona,  compreso  l'arricchimento,   e
comunque non in contrasto  con  le  disposizioni  di  legge,  atte  a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 
I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba"
o "Terralba" Bovale e "Campidano di  Terralba"  o  "Terralba"  Bovale
Superiore non possono essere immessi al consumo prima  del  31  marzo
successivo alla annata di produzione  delle  uve.  Per  la  tipologia
"Riserva" e' previsto un periodo di  invecchiamento  obbligatorio  di
almeno due anni che decorre dal 1 novembre  dell'anno  di  produzione
delle uve .