(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
            (Etichettatura, designazione e presentazione) 
 
Alle denominazioni di cui all'articolo 1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato e similari. 
Tuttavia e' consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art  1  il
nome  geografico  «SARDEGNA»,  cosi'  come   previsto   dal   decreto
ministeriale 31 marzo 2001. 
Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Campidano  di  Terralba"  o  "Terralba"  di  cui
all'articolo  1,  e'  obbligatoria   l'indicazione   dell'annata   di
produzione delle uve.