Articolo 7 (Etichettatura, designazione e presentazione) Alle denominazioni di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. Tuttavia e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art 1 il nome geografico «SARDEGNA», cosi' come previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 2001. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" di cui all'articolo 1, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.