(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    Ai vini a Denominazione di origine di cui all'art. 1  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel
presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine»,
«scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in
inganno l'acquirente. 
    E'  inoltre  consentito   l'uso   delle   «menzioni   geografiche
aggiuntive»  indicate  nell'allegato  al  presente  disciplinare   di
produzione. 
    Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti  vino  «Rossese  di
Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.