Art. 7. Etichettatura e presentazione Ai vini a Denominazione di origine di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' inoltre consentito l'uso delle «menzioni geografiche aggiuntive» indicate nell'allegato al presente disciplinare di produzione. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.