(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
 
  1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione 
    Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A,  punto
17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1  e  37  del
decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali  sensibili  originari  di
paesi terzi  devono  essere  accompagnati  da  un  certificato,  come
previsto dal comma 1, lettera d). dell'art. 36 del suddetto  decreto,
che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i  vegetali
sensibili, compresi quelli raccolti in habitat  naturali  sono  stati
coltivati: 
      a) per tutto il loro ciclo di vita in un paese in  cui  non  si
conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure 
      b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione  che
il Servizio nazionale per la protezione dei  vegetali  del  Paese  di
origine   ha   riconosciuto   indenni,   conformemente   alle   norme
internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese  di
origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure 
      c) durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione
sono stati coltivati in un luogo di produzione: 
        i) registrato e controllato dal  Servizio  nazionale  per  la
protezione dei vegetali nel paese di origine e 
        ii) in cui i vegetali si trovano  in  un  sito  a  protezione
fisica totale per impedire  l'introduzione  dell'organismo  nocivo  o
sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati; 
        iii)  in  cui  non   sono   state   rilevate   manifestazioni
dell'organismo nocivo nel corso dei  controlli  ufficiali  effettuati
almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell'esportazione. 
  2. Condizioni per gli spostamenti 
    Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana  o
importati in  Italia  in  conformia'  con  l'art.  4  possono  essere
spostati  all'interno  della  Comunita'  Europea  soltanto  se   sono
accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso  in
conformita' alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono  stati
coltivati: 
      a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione, Stato membro
o  in  un  Paese  terzo  dove   non   si   conoscono   manifestazioni
dell'organismo nocivo; 
    oppure 
      b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione  che
il Servizio Fitosanitario regionale o il Servizio  nazionale  per  la
protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto  indenni
conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; 
    oppure 
      c) in un luogo di produzione dove durante  un  periodo  di  due
anni prima dello spostamento: 
        i) i vegetali sensibili  sono  stati  tenuti  in  un  sito  a
protezione fisica totale per impedire  l'introduzione  dell'organismo
nocivo oppure sottoposti ad applicazione  di  trattamenti  preventivi
adeguati; e 
        ii) non sono state riscontrate manifestazioni  dell'organismo
nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi; 
    oppure 
      d) se importati in conformita' del punto  1,  lettera  c),  del
presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell'introduzione
nel territorio della Repubblica Italiana in un luogo di produzione in
cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento: 
        i) i vegetali sensibili erano situati in  sito  a  protezione
fisica totale con reti metalliche per impedire l'introduzione e/o  la
diffusione dell'organismo specifico; e 
        ii) non sono state riscontrate manifestazioni  dell'organismo
specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;