Allegato
DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2010
ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra
[notificata con il numero C(2010) 7084]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/625/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati1 , in particolare l'articolo 25,
paragrafo 6,
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GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
sentito il Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono far
si' che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia
luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di
protezione e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano
osservate le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni
della direttiva.
(2) La Commissione puo' constatare che un paese terzo garantisce
adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono
trasferirvi dati personali senza la necessita' di ulteriori garanzie.
(3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di protezione dei dati
va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano
l'operazione, o le operazioni, di trasferimento dei dati, dando
particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui
all'articolo 25 della direttiva.
(4) Data la diversita' dei sistemi di protezione dei dati nei paesi
terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata, e ogni
decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva
95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o
arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili
e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto
degli attuali impegni internazionali assunti dall'Unione europea.
(5) Andorra e' uno Stato dotato di un sistema di coprincipato
parlamentare, in cui le funzioni dei coprincipi sono esercitate dal
presidente della Repubblica francese e dall'arcivescovo di Urgell.
(6) Il diritto alla riservatezza e' sancito dall'articolo 14 della
costituzione del Principato di Andorra (Constitucio' del Principat
d'Andorra), approvata dal referendum popolare del 14 marzo 1993.
(7) Ad Andorra, le norme giuridiche a tutela dei dati personali sono
ampiamente basate sulle disposizioni della direttiva 95/46/CE e sono
iscritte nella legge qualificata n. 15/2003 del 18 dicembre sulla
protezione dei dati personali (Llei qualificada de proteccio' de
dades personals, LQPDP). Questa normativa in materia di protezione
dei dati personali e' completata dal decreto del 1 o luglio 2004,
che adotta il registro pubblico degli archivi di dati personali, e
dal decreto del 9 giugno 2010, che adotta il regolamento
dell'Agenzia andorrana per la protezione dei dati. Quest'ultimo
strumento chiarisce diverse questioni sollevate, nel suo parere del
1 o dicembre 2009, dal gruppo di lavoro sulla tutela delle persone
con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito
dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE2
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Parere n. 7/2009 del 1 o dicembre 2009, disponibile sul sito
http://ec. europa.eu/justice home/fsj /privacy/docs/wpdocs/2009/wp 16
6 it.pdf
(8) Disposizioni relative alla protezione dei dati figurano anche in
numerosi strumenti giuridici che disciplinano diversi settori, quali
la legislazione del settore finanziario, la normativa sanitaria e i
registri pubblici.
(9) Andorra ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e il Protocollo
addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale,
concernente le autorita' di controllo ed i flussi transfrontalieri,
dell'8 novembre 2001, nonche' la Convenzione del Consiglio d'Europa
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali del 4 novembre 1950, in vigore ad Andorra dal 22 gennaio
1996, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
del 16 dicembre 1966, in vigore ad Andorra dal 19 luglio 2006.
(10) Le norme giuridiche applicabili ad Andorra in materia di
protezione dei dati contengono tutti i principi di un adeguato
livello di tutela delle persone fisiche e prevedono eccezioni e
restrizioni al fine di salvaguardare importanti interessi pubblici.
L'applicazione di tali norme e' garantita da mezzi di ricorso
amministrativi e giurisdizionali e dal controllo indipendente
esercitato dall'autorita' di controllo, l'Agenzia andorrana per la
protezione dei dati, dotata di poteri d'indagine e d'intervento e che
opera in piena indipendenza.
(11) Le autorita' andorrane competenti per la protezione dei dati
hanno fornito spiegazioni e garanzie relative all'interpretazione
della legislazione di Andorra e hanno assicurato che la legislazione
in materia di protezione dei dati e' applicata conformemente a tale
interpretazione. La presente decisione tiene conto di tali
spiegazioni e garanzie, dalle quali di conseguenza dipende.
(12) Si ritiene pertanto che Andorra fornisca adeguati livelli di
protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.
(13) Per salvaguardare la trasparenza e la capacita' delle competenti
autorita' degli Stati membri di garantire la tutela delle persone
riguardo al trattamento dei dati personali di queste ultime, vanno
precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione
di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata
tutela.
(14) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali, istituito in forza dell'articolo 29
della direttiva 95/46/CE, ha espresso un parere favorevole sul
livello di adeguatezza della protezione dei dati personali, di cui
si e' tenuto conto nella stesura della presente decisione1 . In
tale parere, il gruppo ha incoraggiato le autorita' andorrane a
portare avanti il processo di adozione di ulteriori disposizioni che
estendano l'applicazione della legislazione di Andorra alle
decisioni individuali automatizzate, che attualmente non sono
contemplate esplicitamente dalla legge qualificata di Andorra sulla
protezione dei dati personali.
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Parere n. 7/2009 del 1 o dicembre 2009, disponibile sul sito
http://ec. europa.eu/justice home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp 166
it.pdf
(15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al
parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1,
della direttiva 95/46/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per le finalita' di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva
95/46/CE, si ritiene che Andorra fornisca un adeguato livello di
protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.