(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                              DECISIONI 
 
           DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2010 
 
ai sensi della  direttiva  95/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra 
 
               [notificata con il numero C(2010) 7084] 
                  (Testo rilevante ai fini del SEE) 
                            (2010/625/UE) 
 
LA COMMISSIONE EUROPEA, 
 
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
 vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
 del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 
 riguardo al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati1 , in particolare l'articolo 25, 
 paragrafo 6, 
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GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 
 
sentito il Garante europeo della protezione dei dati, 
considerando quanto segue: 
 
(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE, gli Stati  membri  devono  far
si' che il trasferimento di dati personali a  un  paese  terzo  abbia
luogo solo se il paese in questione garantisce  adeguati  livelli  di
protezione e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che  siano
osservate le norme degli Stati membri che attuano altre  disposizioni
della direttiva. 
 
(2) La Commissione puo' constatare  che  un  paese  terzo  garantisce
adeguati livelli di tutela. In tal caso,  gli  Stati  membri  possono
trasferirvi dati personali senza la necessita' di ulteriori garanzie. 
 
(3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di protezione  dei  dati
va accertato alla luce  di  tutte  le  circostanze  che  accompagnano
l'operazione, o le  operazioni,  di  trasferimento  dei  dati,  dando
particolare  rilievo  agli  elementi   del   trasferimento   di   cui
all'articolo 25 della direttiva. 
 
(4) Data la diversita' dei sistemi di protezione dei dati  nei  paesi
terzi,  la  valutazione  dell'adeguatezza  va  effettuata,   e   ogni
decisione ai sensi dell'articolo 25,  paragrafo  6,  della  direttiva
95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o
arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili
e senza creare ostacoli mascherati al libero  scambio,  nel  rispetto
degli attuali impegni internazionali assunti dall'Unione europea. 
 
(5) Andorra e'  uno  Stato  dotato  di  un  sistema  di  coprincipato
parlamentare, in cui le funzioni dei coprincipi sono  esercitate  dal
presidente della Repubblica francese e dall'arcivescovo di Urgell. 
 
(6) Il diritto alla riservatezza e' sancito  dall'articolo  14  della
costituzione del Principato di Andorra  (Constitucio'  del  Principat
d'Andorra), approvata dal referendum popolare del 14 marzo 1993. 
 
 (7) Ad Andorra, le norme giuridiche a tutela dei dati personali sono 
 ampiamente basate sulle disposizioni della direttiva 95/46/CE e sono 
 iscritte nella legge qualificata n. 15/2003 del 18 dicembre sulla 
 protezione dei dati personali (Llei qualificada de proteccio' de 
 dades personals, LQPDP). Questa normativa in materia di protezione 
 dei dati personali e' completata dal decreto del 1 o luglio 2004, 
 che adotta il registro pubblico degli archivi di dati personali, e 
 dal decreto del 9 giugno 2010, che adotta il regolamento 
 dell'Agenzia andorrana per la protezione dei dati. Quest'ultimo 
 strumento chiarisce diverse questioni sollevate, nel suo parere del 
 1 o dicembre 2009, dal gruppo di lavoro sulla tutela delle persone 
 con  riguardo  al  trattamento   dei   dati   personali,   istituito
dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE2 
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Parere n.  7/2009  del  1  o  dicembre  2009,  disponibile  sul  sito
http://ec. europa.eu/justice home/fsj /privacy/docs/wpdocs/2009/wp 16
6 it.pdf 
 
(8) Disposizioni relative alla protezione dei dati figurano anche  in
numerosi strumenti giuridici che disciplinano diversi settori,  quali
la legislazione del settore finanziario, la normativa sanitaria  e  i
registri pubblici. 
 
(9) Andorra ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
protezione delle persone rispetto  al  trattamento  automatizzato  di
dati di carattere personale, del 28 gennaio  1981,  e  il  Protocollo
addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone  rispetto
al  trattamento  automatizzato  dei  dati  a   carattere   personale,
concernente le autorita' di controllo ed i  flussi  transfrontalieri,
dell'8 novembre 2001, nonche' la Convenzione del  Consiglio  d'Europa
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali del 4 novembre 1950, in vigore ad Andorra dal 22 gennaio
1996, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
del 16 dicembre 1966, in vigore ad Andorra dal 19 luglio 2006. 
 
(10) Le  norme  giuridiche  applicabili  ad  Andorra  in  materia  di
protezione dei dati  contengono  tutti  i  principi  di  un  adeguato
livello di tutela delle  persone  fisiche  e  prevedono  eccezioni  e
restrizioni al fine di salvaguardare importanti  interessi  pubblici.
L'applicazione di  tali  norme  e'  garantita  da  mezzi  di  ricorso
amministrativi  e  giurisdizionali  e  dal   controllo   indipendente
esercitato dall'autorita' di controllo, l'Agenzia  andorrana  per  la
protezione dei dati, dotata di poteri d'indagine e d'intervento e che
opera in piena indipendenza. 
 
(11) Le autorita' andorrane competenti per  la  protezione  dei  dati
hanno fornito spiegazioni  e  garanzie  relative  all'interpretazione
della legislazione di Andorra e hanno assicurato che la  legislazione
in materia di protezione dei dati e' applicata conformemente  a  tale
interpretazione.  La  presente  decisione   tiene   conto   di   tali
spiegazioni e garanzie, dalle quali di conseguenza dipende. 
 
(12) Si ritiene pertanto che Andorra  fornisca  adeguati  livelli  di
protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE. 
 
(13) Per salvaguardare la trasparenza e la capacita' delle competenti
autorita' degli Stati membri di garantire  la  tutela  delle  persone
riguardo al trattamento dei dati personali di  queste  ultime,  vanno
precisate le circostanze eccezionali che giustificano la  sospensione
di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di  un'adeguata
tutela. 
 
 (14) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al 
 trattamento dei dati personali, istituito in forza dell'articolo 29 
 della direttiva 95/46/CE, ha espresso un parere favorevole sul 
 livello di adeguatezza della protezione dei dati personali,  di  cui
si e' tenuto conto nella stesura della presente decisione1 . In 
 tale parere, il gruppo ha incoraggiato le autorita' andorrane a 
 portare avanti il processo di adozione di ulteriori disposizioni che 
 estendano l'applicazione della legislazione di Andorra alle 
 decisioni individuali automatizzate, che attualmente non sono 
 contemplate esplicitamente dalla legge qualificata di Andorra  sulla
protezione dei dati personali. 
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Parere n.  7/2009  del  1  o  dicembre  2009,  disponibile  sul  sito
http://ec. europa.eu/justice home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp 166
it.pdf 
 
(15) Le misure previste dalla presente  decisione  sono  conformi  al
parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1,
della direttiva 95/46/CE, 
 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
 
                             Articolo 1 
 
Per le finalita' di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva
95/46/CE, si ritiene che Andorra  fornisca  un  adeguato  livello  di
protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.