(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
La presente decisione riguarda l'adeguatezza della protezione fornita
ad Andorra al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo  25,
paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto  su
altre condizioni o restrizioni conseguenti  all'attuazione  di  altre
disposizioni della direttiva  riguardanti  il  trattamento  dei  dati
personali all'interno degli Stati membri.