Articolo 3 1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorita' competenti degli Stati membri hanno facolta' di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari ad Andorra al fine di tutelare i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui: a) un'autorita' competente andorrana abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; oppure b) sia fortemente probabile una violazione delle norme di protezione; vi siano motivi ragionevoli di ritenere che le autorita' competenti andorrane non adottino o non intendano adot tare misure adeguate e tempestive per risolvere il caso in questione; la continuazione del trasferimento dei dati comporti un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorita' competenti degli Stati membri abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per avvertire il responsabile del trattamento ad Andorra e dargli la possibilita' di replicare. 2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorita' competente dello Stato membro interessato.