(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
 
1. Fatti salvi i  poteri  di  intervento  al  fine  di  garantire  il
rispetto dei provvedimenti  nazionali  adottati  in  applicazione  di
disposizioni diverse dall'articolo 25 della  direttiva  95/46/CE,  le
autorita' competenti degli Stati membri hanno facolta' di  sospendere
i trasferimenti di dati verso  destinatari  ad  Andorra  al  fine  di
tutelare i  cittadini  nell'ambito  del  trattamento  dei  loro  dati
personali nei casi in cui: 
 
a)  un'autorita'  competente  andorrana  abbia  constatato   che   il
destinatario  non  rispetta  le  norme  applicabili   relative   alla
protezione; oppure 
b) sia fortemente probabile una violazione delle norme di protezione;
vi siano motivi ragionevoli di ritenere che le  autorita'  competenti
andorrane non adottino o non intendano adot­ tare misure  adeguate  e
tempestive per risolvere il caso in questione; la  continuazione  del
trasferimento  dei  dati  comporti  un  rischio  imminente  di  grave
pregiudizio per le persone  interessate  e  le  autorita'  competenti
degli Stati membri abbiano fatto il possibile, date  le  circostanze,
per avvertire il responsabile del trattamento ad Andorra e dargli  la
possibilita' di replicare. 
 
2. La sospensione cessa non appena sia garantito  il  rispetto  delle
norme di protezione e ne sia informata l'autorita'  competente  dello
Stato membro interessato.