(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
1.  Gli  Stati  membri  informano   immediatamente   la   Commissione
dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 3. 
 
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente  dei
casi in cui l'azione degli organismi andorrani reĀ­ sponsabili per  il
rispetto delle norme di protezione non sia  sufficiente  a  garantire
tale rispetto. 
 
3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all'articolo 3 e ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che  gli  organismi  andorrani
incaricati di garantire il rispetto delle  norme  di  protezione  non
svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le
autorita' andorrane competenti e, se necessario, presenta progetti di
misure, con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo  2,  della
direttiva 95/46/CE, al fine di  abrogare  o  sospendere  la  presente
decisione o di limitarne il campo d'applicazione.