(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
La Commissione verifica l'applicazione  della  presente  decisione  e
comunica  qualsiasi  informazione   utile   al   comitato   istituito
dall'articolo  31  della  direttiva  95/46/CE,  in  particolare  ogni
elemento rilevante ai fini della valutazione di  cui  all'articolo  1
della presente decisione, circa  l'adeguatezza  della  protezione  ad
Andorra ai sensi dell'articolo 25 della  direttiva  95/46/CE  e  ogni
elemento che dimostri che la presente decisione e' applicata in  modo
discriminatorio.