(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
L'allegato I del decreto legislativo 194/95 e l'allegato del  decreto
ministeriale 5 novembre 2008 sono cosi' modificati: 
1) alla riga 177 relativa alla sostanza  attiva  clofentezina,  nella
colonna "Disposizioni specifiche", la parte  B  e'  sostituita  dalla
seguente: 
"PARTE B" 
Per l'applicazione dei principi  uniformi  dell'allegato  VI  occorre
tener  conto  delle  conclusioni  del  rapporto  di   riesame   sulla
clofentezina, in particolare delle relative appendici I e  II,  nella
versione definitiva adottata dal Comitato Permanente  per  la  Catena
Alimentare e la Salute degli Animali 1'11 maggio 2010. 
In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano  particolare
attenzione ai seguenti elementi: - la specificazione  della  sostanza
tecnica quale fabbricata commercialmente  deve  essere  confermata  e
corredata  da  adeguati  dati  analitici.  Il  materiale   di   prova
utilizzato nei fascicoli sulla tossicita'  deve  essere  comparato  e
verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, 
 
- la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando  affinche'
le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzazione  di
adeguati dispositivi di protezione individuale, 
- il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza, 
- il rischio per  gli  organismi  non  bersaglio.  Le  condizioni  di
autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se  del
caso. 
 
Gli Stati membri  interessati  provvedono  affinche'  il  notificante
presenti alla Commissione entro e non oltre  il  31  luglio  2011  un
programma di monitoraggio per valutare  il  rischio  di  propagazione
atmosferica a lunga distanza della clofentezina e i rischi ambientali
correlati. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati
come relazione sul monitoraggio allo Stato  membro  relatore  e  alla
Commissione entro il 31 luglio 2013. 
Gli Stati membri  interessati  provvedono  affinche'  il  notificante
presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno  2012  studi
di conferma relativi alla valutazione del  rischio  tossicologico  ed
ambientale dei metaboliti della clofentezina.»; 
 
2)  alla  riga  180  relativa  al   diflubenzurone,   nella   colonna
«Disposizioni specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: 
"PARTE B" 
Per l'applicazione dei principi  uniformi  dell'allegato  VI  occorre
tener  conto  delle  conclusioni  del   rapporto   di   riesame   sul
diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella
versione definitiva adottata dal comitato permanente  per  la  catena
alimentare e la salute degli animali l'1l maggio 2010. 
In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano  particolare
attenzione ai seguenti elementi: 
 
-  la  specificazione  della  sostanza   tecnica   quale   fabbricata
commercialmente deve essere confermata e corredata da  adeguati  dati
analitici. Il materiale  di  prova  utilizzato  nei  fascicoli  sulla
tossicita'  deve  essere  comparato  e  verificato  a  fronte   della
specificazione della sostanza tecnica, 
- la protezione degli organismi acquatici, 
- la protezione degli organismi terrestri, 
- la protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese. 
 
Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure  di  attenuazione
dei rischi, se del caso. 
Gli Stati membri  interessati  provvedono  affinche'  il  notificante
presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno  2011  studi
supplementari che  trattino  la  potenziale  rilevanza  tossicologica
dell'impurita' e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).»; 
 
3) alla riga 182 relativa al  lenacil,  nella  colonna  «Disposizioni
specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: 
"PARTE B" 
Per l'applicazione dei principi  uniformi  dell'allegato  VI  occorre
tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lenacil, in
particolare  delle  relative  appendici  I  e  II,   nella   versione
definitiva adottata dal comitato permanente per la catena  alimentare
e la salute degli animali l'll maggio 2010. 
In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano  particolare
attenzione ai seguenti elementi: 
 
- il rischio per gli organismi acquatici, specialmente le alghe e  le
piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure
di attenuazione dei rischi, quali le  zone  cuscinetto  fra  le  aree
trattate e i corpi idrici superficiali, 
- la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza  attiva  e'
applicata in  zone  sensibili  per  le  condizioni  del  suolo  o  le
caratteristiche climatiche. Le condizioni  di  autorizzazione  devono
comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se del  caso,  vanno
introdotti programmi  di  monitoraggio  nelle  zone  vulnerabili  per
verificare il rischio di contaminazione delle acque  sotterranee  dai
metaboliti 1N-KF 313, M1, M2 e M3. 
Gli Stati membri  interessati  provvedono  affinche'  il  notificante
presenti alla Commissione informazioni di conferma circa  l'identita'
e la caratterizzazione dei metaboliti del suolo Potar B  e  Polars  e
dei metaboliti Ml, M2  e  M3  rilevati  con  gli  studi  lisimetrici,
nonche'  dati  di  conferma  sulle  colture  a  rotazione,   compresi
possibili  effetti  fitotossici.   Essi   provvedono   affinche'   il
notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro  il  30
giugno 2012. 
 
Ove una decisione sulla classificazione del  lenacil  a  norma  della
direttiva 67/548/CEE metta in  luce  la  necessita'  di  informazioni
supplementari circa la rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313,
Ml, M2, M3, Polar B e Polars, gli  Stati  membri  interessati  devono
richiedere  tali   informazioni.   Essi   provvedono   affinche'   il
notificante fornisca tali informazioni  alla  Commissione  entro  sei
mesi dalla notifica della decisione di classificazione.»; 
 
4)  alla   riga   183   relativa   all'ossadiazone,   nella   colonna
«Disposizioni specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: 
"PARTE B" 
Per l'applicazione dei principi  uniformi  dell'allegato  VI  occorre
tener   conto   delle   conclusioni   del   rapporto    di    riesame
sull'ossadiazone, in particolare delle relative  appendici  I  e  II,
nella versione definitiva adottata dal  comitato  permanente  per  la
catena alimentare e la salute degli animali l' 11 maggio 2010. 
In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano  particolare
attenzione ai seguenti elementi: 
 
-  la  specificazione  della  sostanza   tecnica   quale   fabbricata
commercialmente deve essere confermata e corredata da  adeguati  dati
analitici. Il materiale  di  prova  utilizzato  nei  fascicoli  sulla
tossicita'  deve  essere  comparato  e  verificato  a  fronte   della
specificazione della sostanza tecnica, 
- il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da  parte  del
metabolita AE0608022 quando la sostanza  attiva  viene  applicata  in
situazioni in cui si  potrebbero  verificare  condizioni  anaerobiche
prolungate o in regioni vulnerabili dal punto di vista  del  suolo  o
delle  condizioni  climatiche.  Le   condizioni   di   autorizzazione
comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. 
 
Gli Stati membri  interessati  provvedono  affinche'  il  notificante
presenti alla Commissione: 
 
-  studi  supplementari  sulla  potenziale  rilevanza   tossicologica
dell'impurita' nella specificazione tecnica proposta, 
- informazioni per chiarire ulteriormente la presenza del  metabolita
AE0608033 in colture primarie e a rotazione, 
-  ulteriori  sperimentazioni  sulle  colture  a  rotazione   (radici
commestibili e cereali) e uno studio di metabolismo sui ruminanti per
confermare la valutazione del rischio per i consumatori, 
- informazioni per  un'ulteriore  valutazione  del  rischio  per  gli
uccelli e i mammiferi  che  si  nutrono  di  lombrichi,  nonche'  del
rischio a lungo termine per i pesci. 
 
Essi provvedono affinche' il notificante fornisca  tali  informazioni
alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»; 
 
5) alla riga 184 relativa al picloram,  nella  colonna  «Disposizioni
specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: 
"PARTE B" 
Per l'applicazione dei principi  uniformi  dell'allegato  VI  occorre
tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame  sul  picloram,
in particolare delle  relative  appendici  I  e  II,  nella  versione
definitiva adottata dal comitato permanente per la catena  alimentare
e la salute degli animali l'11 maggio 2010. 
Nella valutazione globale,  gli  Stati  membri  prestano  particolare
attenzione ai seguenti elementi: 
 
- il rischio di  contaminazione  delle  acque  freatiche,  quando  il
picloram e' applicato in zone sensibili per le condizioni del suolo o
le  caratteristiche  climatiche.  Le  condizioni  di   autorizzazione
comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. 
 
Gli Stati membri  interessati  provvedono  affinche'  il  notificante
presenti alla Commissione: 
 
- informazioni supplementari per confermare che il  metodo  analitico
di controllo applicato nelle sperimentazioni sui residui  quantifichi
correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati, 
- uno studio della fotolisi nel suolo per confermare  la  valutazione
della degradazione del picloram. 
 
Essi provvedono affinche' il notificante fornisca  tali  informazioni
alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»; 
 
6)  alla  riga  185  relativa   al   piriprossifen,   nella   colonna
«Disposizioni specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: 
"PARTE B" 
Per l'applicazione dei principi  uniformi  dell'allegato  VI  occorre
tener  conto  delle  conclusioni  del   rapporto   di   riesame   sul
piriprossifen, in particolare delle relative appendici I e II,  nella
versione definitiva adottata dal comitato permanente  per  la  catena
alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010. 
Nella valutazione globale,  gli  Stati  membri  prestano  particolare
attenzione ai seguenti elementi: 
 
- la sicurezza degli operatori,  vigilando  affinche'  le  condizioni
d'impiego prescrivano,  se  del  caso,  l'utilizzazione  di  adeguati
dispositivi di protezione individuale, 
- il rischio per gli organismi  acquatici.  Le  condizioni  d'impiego
devono comprendere, se necessario, adeguate  misure  di  attenuazione
dei rischi. 
 
Gli Stati membri  interessati  provvedono  affinche'  il  notificante
presenti alla Commissione informazioni supplementari  che  confermino
la valutazione del rischio relativamente  a  due  punti:  il  rischio
rappresentato dal piriprossifen e  dal  metabolita  DPH-pyr  per  gli
insetti acquatici e il rischio rappresentato  dal  piriprossifen  per
gli impollinatori. Essi provvedono affinche' il notificante  fornisca
tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.