Allegato I L'allegato I del decreto legislativo 194/95 e l'allegato del decreto ministeriale 5 novembre 2008 sono cosi' modificati: 1) alla riga 177 relativa alla sostanza attiva clofentezina, nella colonna "Disposizioni specifiche", la parte B e' sostituita dalla seguente: "PARTE B" Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla clofentezina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali 1'11 maggio 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: - la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicita' deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, - la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinche' le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale, - il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza, - il rischio per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati provvedono affinche' il notificante presenti alla Commissione entro e non oltre il 31 luglio 2011 un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza della clofentezina e i rischi ambientali correlati. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore e alla Commissione entro il 31 luglio 2013. Gli Stati membri interessati provvedono affinche' il notificante presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2012 studi di conferma relativi alla valutazione del rischio tossicologico ed ambientale dei metaboliti della clofentezina.»; 2) alla riga 180 relativa al diflubenzurone, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: "PARTE B" Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'1l maggio 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: - la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicita' deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, - la protezione degli organismi acquatici, - la protezione degli organismi terrestri, - la protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese. Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati provvedono affinche' il notificante presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2011 studi supplementari che trattino la potenziale rilevanza tossicologica dell'impurita' e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).»; 3) alla riga 182 relativa al lenacil, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: "PARTE B" Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lenacil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'll maggio 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: - il rischio per gli organismi acquatici, specialmente le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, quali le zone cuscinetto fra le aree trattate e i corpi idrici superficiali, - la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva e' applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili per verificare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti 1N-KF 313, M1, M2 e M3. Gli Stati membri interessati provvedono affinche' il notificante presenti alla Commissione informazioni di conferma circa l'identita' e la caratterizzazione dei metaboliti del suolo Potar B e Polars e dei metaboliti Ml, M2 e M3 rilevati con gli studi lisimetrici, nonche' dati di conferma sulle colture a rotazione, compresi possibili effetti fitotossici. Essi provvedono affinche' il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012. Ove una decisione sulla classificazione del lenacil a norma della direttiva 67/548/CEE metta in luce la necessita' di informazioni supplementari circa la rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, Ml, M2, M3, Polar B e Polars, gli Stati membri interessati devono richiedere tali informazioni. Essi provvedono affinche' il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.»; 4) alla riga 183 relativa all'ossadiazone, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: "PARTE B" Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ossadiazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l' 11 maggio 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: - la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicita' deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, - il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita AE0608022 quando la sostanza attiva viene applicata in situazioni in cui si potrebbero verificare condizioni anaerobiche prolungate o in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati provvedono affinche' il notificante presenti alla Commissione: - studi supplementari sulla potenziale rilevanza tossicologica dell'impurita' nella specificazione tecnica proposta, - informazioni per chiarire ulteriormente la presenza del metabolita AE0608033 in colture primarie e a rotazione, - ulteriori sperimentazioni sulle colture a rotazione (radici commestibili e cereali) e uno studio di metabolismo sui ruminanti per confermare la valutazione del rischio per i consumatori, - informazioni per un'ulteriore valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi che si nutrono di lombrichi, nonche' del rischio a lungo termine per i pesci. Essi provvedono affinche' il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»; 5) alla riga 184 relativa al picloram, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: "PARTE B" Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picloram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010. Nella valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: - il rischio di contaminazione delle acque freatiche, quando il picloram e' applicato in zone sensibili per le condizioni del suolo o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati provvedono affinche' il notificante presenti alla Commissione: - informazioni supplementari per confermare che il metodo analitico di controllo applicato nelle sperimentazioni sui residui quantifichi correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati, - uno studio della fotolisi nel suolo per confermare la valutazione della degradazione del picloram. Essi provvedono affinche' il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»; 6) alla riga 185 relativa al piriprossifen, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B e' sostituita dalla seguente: "PARTE B" Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piriprossifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010. Nella valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: - la sicurezza degli operatori, vigilando affinche' le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale, - il rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati provvedono affinche' il notificante presenti alla Commissione informazioni supplementari che confermino la valutazione del rischio relativamente a due punti: il rischio rappresentato dal piriprossifen e dal metabolita DPH-pyr per gli insetti acquatici e il rischio rappresentato dal piriprossifen per gli impollinatori. Essi provvedono affinche' il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.