Art. 4 Le inadempienze da parte della Societa' rispetto agli accordi convenzionali vengono distinte in base alla gravita' e alla frequenza delle stesse. Nel caso in cui l'inadempienza rappresenta una circostanza sporadica di gravita' contenuta la Societa' e' tenuta a presentare documentazione comprovante la causa del disservizio e le azioni intraprese per porvi rimedio in modo stabile e strutturale. Nel caso in cui l'inadempienza avviene con continuita' ed e' contraddistinta da un carattere di gravita' dal punto di vista del danno arrecato alle attivita' di monitoraggio e valutazione del MEF, il MEF, oltre a quanto previsto dal precedente comma, si riserva di valutare se esistano le condizioni per considerare venuti meno i requisiti di organizzazione e struttura previsti dalla normativa vigente (comma 10, art. 23 Regolamento 216/2009 e artt. 4 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 853355 del 1 marzo 2011 di cui questo schema e' parte integrante) che hanno consentito al MEF di selezionare la sede di negoziazione gestita dalla Societa' per la valutazione ed il monitoraggio degli Specialisti in titoli di Stato.