Allegato A
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INDENNIZZI APPLICABILI
NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI
ED OPERATORI
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
a) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
b) "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) "Codice", il Codice delle comunicazioni elettroniche
approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
d) "Regolamento", il regolamento approvato con delibera n.
173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;
e) "operatore", ogni impresa autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di
comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento;
f) "utente", ogni persona fisica o giuridica che utilizza o
chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
g) "utente finale", ogni utente che non fornisce reti pubbliche
di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico.
h) "rete pubblica di comunicazione", ogni rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
i) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti
di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un
controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
j) "servizi accessori", i servizi correlati a quelli di accesso
alla rete di comunicazione.
k) "carrier selection", prestazione che permette a un utente di
scegliere un operatore diverso da quello predefinito per chiamate
nazionali o internazionali, cioe' diverso da quello scelto in via
preventiva dall'operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso
alla rete.
l) "carrier pre-selection", prestazione che permette a un
utente la selezione di un operatore di transito nazionale e
internazionale alternativo, su base permanente, diverso da quello
scelto dall'operatore di accesso.
m) "utenza affari", la tipologia di utenza, comunque
denominata, riferibile ad un esercizio commerciale o professionale.
2. Per quanto non espressamente indicato valgono le definizioni
di cui all'articolo 1 del Codice.