(Allegato A - art. 1)
                                                           Allegato A 
 
          REGOLAMENTO IN MATERIA DI INDENNIZZI APPLICABILI 
           NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI 
                            ED OPERATORI 
 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per: 
      a)   "Autorita'",   l'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
comunicazioni; 
      b) "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
      c)  "Codice",  il  Codice  delle   comunicazioni   elettroniche
approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
      d) "Regolamento", il  regolamento  approvato  con  delibera  n.
173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni; 
      e) "operatore", ogni impresa autorizzata  a  fornire  una  rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un  servizio  di
comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento; 
      f) "utente", ogni persona fisica o  giuridica  che  utilizza  o
chiede  di  utilizzare  un  servizio  di  comunicazione   elettronica
accessibile al pubblico; 
      g) "utente finale", ogni utente che non fornisce reti pubbliche
di comunicazione o servizi di comunicazione  elettronica  accessibili
al pubblico. 
      h) "rete pubblica di comunicazione", ogni rete di comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; 
      i) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi,  forniti
di norma a pagamento, consistenti  esclusivamente  o  prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di  comunicazione  elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi  di  trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di  comunicazione  elettronica  o  che  esercitano  un
controllo editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.  70,  non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica; 
      j) "servizi accessori", i servizi correlati a quelli di accesso
alla rete di comunicazione. 
      k) "carrier selection", prestazione che permette a un utente di
scegliere un operatore diverso da  quello  predefinito  per  chiamate
nazionali o internazionali, cioe' diverso da  quello  scelto  in  via
preventiva dall'operatore con cui ha sottoscritto il proprio  accesso
alla rete. 
      l) "carrier  pre-selection",  prestazione  che  permette  a  un
utente  la  selezione  di  un  operatore  di  transito  nazionale   e
internazionale alternativo, su base  permanente,  diverso  da  quello
scelto dall'operatore di accesso. 
      m)  "utenza  affari",  la   tipologia   di   utenza,   comunque
denominata, riferibile ad un esercizio commerciale o professionale. 
    2. Per quanto non espressamente indicato valgono  le  definizioni
di cui all'articolo 1 del Codice.