(Allegato A - art. 10)
                             Articolo 10 
Indennizzo per omessa o errata indicazione negli  elenchi  telefonici
                              pubblici 
 
    1. L'omesso o errato inserimento  dei  dati  relativi  all'utenza
negli elenchi di cui all'articolo 55 del Codice comporta  il  diritto
dell'utente  ad  ottenere  un  indennizzo,  da  parte  dell'operatore
responsabile del disservizio, pari ad euro 200,00 per  ogni  anno  di
disservizio. 
    2. Il medesimo indennizzo e' applicato per l'omesso aggiornamento
dei dati in caso di modifica o di giustificata  tempestiva  richiesta
da parte dell'interessato.