Articolo 10
Indennizzo per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici
pubblici
1. L'omesso o errato inserimento dei dati relativi all'utenza
negli elenchi di cui all'articolo 55 del Codice comporta il diritto
dell'utente ad ottenere un indennizzo, da parte dell'operatore
responsabile del disservizio, pari ad euro 200,00 per ogni anno di
disservizio.
2. Il medesimo indennizzo e' applicato per l'omesso aggiornamento
dei dati in caso di modifica o di giustificata tempestiva richiesta
da parte dell'interessato.